Prescrizione del reato e annullamento senza rinvio prevale su nullità processuali (Cass. pen. Sez. IV n. 4177 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa estintiva del reato già maturata, il giudice di legittimità deve rilevarla d’ufficio ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e annullare senza rinvio il provvedimento impugnato. L’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva: non rilevano, pertanto, eventuali nullità, pur se di ordine generale, né vizi di motivazione. Il ricorso che non presenti profili di inammissibilità consente il rilievo della prescrizione, con esclusione della sospensione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen. quando non sia stata emessa sentenza. Non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. se non emergono all’evidenza circostanze impeditrici.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione a decreto penale di condanna emesso per violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, ha revocato l’ordinanza di messa alla prova e il decreto di sospensione del processo, dichiarando esecutivo il decreto di condanna opposto. Il provvedimento è stato adottato dopo che l’imputato non aveva proseguito i lavori di pubblica utilità previsti nel programma predisposto dall’U.e.p.e.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza con due motivi: violazione degli artt. 464, comma 3, e 464-septies, comma 2, cod. proc. pen., per la disposta esecutività del decreto opposto; e nullità della decisione ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 464-octies cod. proc. pen., per mancata fissazione dell’udienza camerale con termine di dieci giorni. Il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta prescrizione del reato. Il termine massimo è spirato tenendo conto dei periodi di sospensione: dal fatto all’ordinanza di sospensione, dall’ulteriore rinvio per la relazione dell’U.e.p.e. e dal rinvio per impedimento dell’imputato.
Il Collegio esclude l’applicabilità della sospensione di un anno e sei mesi prevista dall’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, perché nel caso di specie non è stata emessa sentenza.
Il ricorso non presenta profili di inammissibilità: le doglianze non sono manifestamente infondate né vertono su censure non deducibili in sede di legittimità. Ciò consente di rilevare la prescrizione. Sul primo motivo la Corte richiama Sez. IV n. 22141 del 2023, secondo cui, in caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito di opposizione al decreto penale, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie.
Una volta maturata la prescrizione, la Corte afferma che qualsiasi approfondimento è superfluo. A prescindere dalla fondatezza delle censure, l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con l’immediata applicabilità della causa estintiva: non rilevano eventuali nullità, pur di ordine generale (Sez. Un. n. 1021 del 2002), né vizi di motivazione (Sez. Un. n. 35490 del 2009).
Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo all’evidenza circostanze tali da imporre l’assoluzione. Discende pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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