Quasi flagranza e rinvenimento delle cose del reato sulla persona (Cass. pen. Sez. V n. 8600 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra lo stato di quasi flagranza, ai sensi dell’art. 382, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., l’arresto eseguito dagli agenti di polizia giudiziaria che sorprendano l’indiziato in possesso dei documenti della persona offesa, qualificabili come “cose o tracce” del reato, idonee a ricollegarlo in modo inequivocabile al fatto. Non osta alla legittimità dell’arresto il decorso di alcune ore tra la condotta furtiva e l’intervento degli agenti, poiché il requisito della contiguità temporale tollera un arco esteso. È irrilevante, ai fini del giudizio di quasi flagranza, che la polizia giudiziaria abbia fatto ricorso successivamente alla videosorveglianza per identificare l’autore del furto, ove la percezione diretta delle tracce sia intervenuta al momento del controllo.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 3 ottobre 2024, non convalidava l’arresto di un soggetto eseguito dai Carabinieri in relazione al reato di furto aggravato di cui agli artt. 99, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ritenendolo effettuato al di fuori delle ipotesi di flagranza o quasi flagranza disciplinate dall’art. 382 cod. proc. pen., e rigettava l’istanza di applicazione della misura cautelare.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 382 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto ravvisare lo stato di quasi flagranza, essendo l’indagato stato colto in possesso dei documenti della persona offesa, rinvenuti sulla sua persona al momento della perquisizione, circa due ore dopo il furto dell’autovettura.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ripercorre il ragionamento dell’ordinanza impugnata, che aveva escluso la quasi flagranza valorizzando il consistente scarto temporale tra l’arresto e gli anteriori snodi della vicenda: il furto, la denuncia della persona offesa, il successivo avvistamento dell’auto. Il giudice di merito, tuttavia, richiamando principi di legittimità non pienamente pertinenti al caso concreto, non aveva considerato la ricorrenza dei presupposti di cui all’ultima parte dell’art. 382, primo comma, cod. proc. pen.
Secondo il Collegio, dalla ricostruzione offerta dal Tribunale emerge che l’autore del reato era stato sorpreso dagli agenti con i documenti del proprietario dell’auto oggetto di furto. Quei documenti costituiscono inequivocabilmente “cose o tracce” del reato, rinvenute sulla persona dell’indiziato e idonee a ricollegarlo al furto denunciato alcune ore prima. Tale profilo, ove correttamente valorizzato, avrebbe dovuto indurre il giudice a considerare la vicenda in una luce più complessa.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la quasi flagranza presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. Un. n. 39131 del 24.11.2015, dep. 2016, P.m. in proc. Ventrice), escludendo che lo stato possa ravvisarsi quando l’inseguimento sia iniziato solo in seguito alla denuncia della persona offesa (Sez. V n. 8366 del 20.01.2016, Albano). Nel caso di specie, le tracce erano state percepite direttamente sulla persona dell’arrestato.
Non condivisibile è, poi, il rilievo del Tribunale secondo cui la consultazione delle riprese di videosorveglianza sarebbe stata necessaria per identificare con certezza l’autore del furto, ciò che avrebbe escluso l’altissimo grado di probabilità della responsabilità. Quell’attività, come rimarcato dal ricorrente, era stata svolta a seguito delle spontanee dichiarazioni dell’indagato e serviva unicamente a distinguere tra l’ipotesi del furto e quella della ricettazione.
Quanto alla connessione temporale tra condotta illecita e intervento degli agenti, il Collegio conferma che la giurisprudenza di legittimità ha inteso la contiguità come riferibile a un arco temporale esteso anche ad alcune ore (Sez. II n. 19948 del 04.04.2017, P.m. in proc. Rosca). L’ordinanza viene quindi annullata senza rinvio (Sez. VI n. 37099 del 28.09.2007; Sez. VI n. 34090 del 12.06.2013), perché l’arresto risulta legittimamente eseguito e il rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche.
Nota della Redazione
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