Omessa pronuncia sulla congruità dell’offerta risarcitoria e nullità a regime intermedio sanabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 17616 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., la valutazione di congruità dell’offerta risarcitoria da parte del giudice prescinde dall’accettazione della persona offesa, potendo il giudice escludere l’avvenuto integrale risarcimento anche in caso di accettazione dell’offerente. La mancata pronuncia espressa del giudice sulla congruità dell’offerta non integra una lesione del diritto di difesa, poiché l’imputato può subordinare la richiesta di accesso ai riti alternativi all’eventuale diniego dell’offerta, e la relativa omissione è inquadrabile come nullità generale a regime intermedio, soggetta agli ordinari termini di decadenza e sanatoria ex artt. 182 e ss. cod. proc. pen. L’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con esclusivo riferimento all’entità del danno, senza che possano rilevare altri elementi inerenti la personalità dell’agente.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di truffa per aver inscenato un finto danneggiamento dello specchietto della propria auto, lucrando la somma versata dalla persona offesa come ristoro. La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di estinzione del reato per condotta riparatoria ex art. 162-ter cod. pen., nonché in ordine al rigetto della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4) e 6), cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. Con riferimento alla dedotta omissione di pronuncia sulla congruità dell’offerta risarcitoria, ha ricordato che la valutazione del giudice è finalizzata a verificare la congruità della somma versata o offerta, a prescindere dall’accettazione della persona offesa.
La Corte ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 162-ter cod. pen., nella parte in cui non prevede modi, forme e termini per la valutazione della congruità dell’offerta. Sul punto, ha precisato che l’imputato può avvalersi di tutte le prerogative difensive subordinando — nel rispetto dei termini processuali — la richiesta di accesso ai riti alternativi al diniego espresso o implicito dell’offerta risarcitoria, sia nel regime previgente che in quello introdotto dalla riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150 del 2022).
Quanto alla mancata pronuncia espressa sulla congruità, il Collegio ha escluso che essa generi una lesione del diritto di difesa, inquadrando l’eventuale omissione come nullità generale a regime intermedio. Nel caso di specie, la nullità doveva ritenersi sanata, non essendo stata tempestivamente eccepita all’udienza in cui il giudice aveva disposto “procedersi oltre”.
La Corte ha invece accolto il motivo concernente l’omessa valutazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., rilevando che la sentenza impugnata non aveva effettuato alcuna valutazione specifica sulla levità del danno patrimoniale, nonostante la questione fosse stata devoluta. Ha giudicato manifestamente infondata, invece, la doglianza relativa all’attenuante del risarcimento del danno, disattesa dalla valutazione — seppur implicita — di non congruità dell’offerta.
In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, rigettando il ricorso nel resto e dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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