Il verbale di sequestro è insindacabile nel riesame e in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 2715 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., avente natura di mezzo d’impugnazione, è prevista testualmente soltanto avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice. Il verbale di esecuzione del sequestro preventivo è atto della fase esecutiva e, pertanto, non è impugnabile con tale mezzo di gravame, né è sindacabile dal tribunale del riesame nell’ambito del giudizio sul decreto genetico. Ne consegue che un ricorso per cassazione che deduca vizi propri del verbale di esecuzione è proposto per un motivo non consentito ed è dichiarato inammissibile. La tutela avverso l’atto esecutivo resta affidata alla richiesta di revoca del sequestro al pubblico ministero ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., con eventuale appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del giudice.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Potenza disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di autovetture e altre somme, fino a un valore di € 9.685.005,64, nei confronti di numerosi indagati per ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio continuati. In esecuzione di tale decreto, la Guardia di finanza sottoponeva a sequestro un’autovettura di proprietà della società terza interessata, redigendo un verbale di stato d’uso del mezzo e un separato verbale di esecuzione del sequestro.

La società, quale terza interessata, proponeva richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro, deducendo la nullità del verbale di esecuzione per asserita illeggibilità e per carenza delle formalità prescritte dagli artt. 136 e 142 cod. proc. pen. Il Tribunale rigettava l’istanza e la società ricorreva per cassazione, lamentando la violazione di legge e l’omessa motivazione sull’eccezione di nullità del verbale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura della richiesta di riesame, richiamando il principio per cui, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., essa può avere a oggetto esclusivamente il decreto di sequestro emesso dal giudice, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 22 del 1996 e dalle Sezioni Unite n. 21334 del 2005.

Da tale premessa la Corte ha tratto il corollario decisivo: il verbale di esecuzione del sequestro è un atto che attiene alla fase esecutiva del provvedimento ablativo e, pertanto, non è impugnabile con il riesame. Ne deriva che, esulando dall’oggetto del giudizio di riesame, i vizi relativi alla sua redazione non possono essere dedotti nemmeno nel successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale che abbia deciso sulla legittimità del sequestro. Il motivo che investe tali profili è quindi non consentito, perché diretto contro un atto insindacabile in quella sede.

La Corte ha precisato che il soggetto inciso dall’atto esecutivo non è privo di tutela. Egli può, infatti, avanzare al pubblico ministero una richiesta di revoca del sequestro ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen.; in caso di parere negativo, il pubblico ministero trasmette la richiesta al giudice che procede, e avverso il provvedimento di quest’ultimo è ammesso appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 136 c.p.p.

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