La pena pecuniaria non è sostituibile con il lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 17618 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è inammissibile quando abbia ad oggetto una pena pecuniaria, quale l’ammenda, in quanto il catalogo delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, riguarda esclusivamente le pene detentive brevi, ossia la reclusione e l’arresto. Ne deriva che il giudice della cognizione non può disporre la sostituzione di una pena pecuniaria con una delle pene sostitutive previste dalla legge, mancando una base legale per tale operazione. La richiesta di sostituzione, inoltre, deve essere supportata da specifiche deduzioni a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato il ricorrente alla pena di euro 120 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado. Nell’atto di appello, la difesa aveva formulato tre motivi concernenti il travisamento delle risultanze istruttorie, la determinazione della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Con motivi nuovi, depositati il 10 settembre 2025, il difensore aveva insistito nei motivi di appello, chiedendo, in via subordinata, che la pena pecuniaria irrogata fosse sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, non si è espressamente pronunciata su tale richiesta, omettendo ogni motivazione al riguardo. Avverso la sentenza d’appello, il difensore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. Il motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 2 e 20-bis cod. pen., degli artt. 53, 56-bis, 58 e 59 della legge n. 89 del 1981, nonché degli artt. 585, comma 4, e 597 cod. proc. pen., per l’omessa motivazione della Corte d’appello in ordine alla richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

La Suprema Corte ha rilevato che, sebbene la richiesta fosse stata formulata in termini astrattamente tempestivi con i motivi nuovi, essa era comunque affetta da originaria inammissibilità. La richiesta, oltre ad essere stata formulata in termini del tutto generici, senza l’indicazione degli elementi di sostegno, non trovava alcuna base legale, avendo ad oggetto la sostituzione di una pena pecuniaria.

In esito alla riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, la pena sostituibile dal giudice della cognizione con una delle pene sostitutive brevi è solo quella detentiva. Tale conclusione si evince sia dalla rubrica dell’art. 20-bis cod. pen. che dal testo della disposizione, il quale espressamente si riferisce alle “pene sostitutive della reclusione e dell’arresto”. Correlativamente, l’art. 53 della legge n. 689 del 1981 prevede la sostituzione della pena detentiva entro limiti di durata progressivi: quattro anni per la semilibertà e la detenzione domiciliare, tre anni per il lavoro di pubblica utilità e un anno per la pena pecuniaria sostitutiva.

Ne consegue che non è consentita la sostituzione di una pena pecuniaria, come l’ammenda irrogata nel caso di specie, con il lavoro di pubblica utilità. La richiesta della difesa era pertanto priva di fondamento normativo. La Corte ha inoltre precisato che l’appellante è onerato di supportare con specifiche deduzioni la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, richiamando i precedenti di Sez. 2, n. 36657 del 15/10/2025, Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 e Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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