False dichiarazioni sull’identità e onere di comunicare il legittimo impedimento (Cass. pen. Sez. V n. 4542 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all’art. 496 cod. pen. la condotta di colui che, richiesto delle proprie generalità da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni, fornisca false indicazioni, non essendo necessario che la richiesta sia specificamente rivolta all’accertamento dell’identità. Ai fini del dolo generico è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, restando irrilevante la spontaneità della dichiarazione. Il legittimo impedimento derivante dalla detenzione per altra causa assume rilievo solo se portato a conoscenza del giudice procedente, poiché in tal caso questi deve disporre d’ufficio il rinvio e la traduzione, salvo espresso rifiuto dell’imputato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un controllo degli agenti di polizia stradale in un’area di sosta autostradale. Il conducente, richiesto delle generalità, prima dichiarava di non avere documenti di identità al seguito, poi forniva false generalità. Il Tribunale lo condannava alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 23 febbraio 2024, confermava la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando quattro motivi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo con richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 494 cod. pen.; la nullità della sentenza di primo grado per illegittima dichiarazione di assenza; la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e la dosimetria della pena; l’omessa applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in tema di pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. Il ricorrente aveva sostenuto che, non essendo stato interrogato sulle proprie generalità, fosse privo della consapevolezza di rispondere a domande di pubblici ufficiali. Il Collegio osserva però che la sentenza di merito ha ricostruito con precisione, sulla base degli atti istruttori, come l’imputato sia stato interrogato dagli agenti circa le proprie generalità. La condotta è quindi correttamente sussunta nell’art. 496 cod. pen., che tutela la fede pubblica. Quanto all’elemento soggettivo, richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa.

Sul secondo motivo, relativo al legittimo impedimento per detenzione per altra causa, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 37483 del 2006, osservando che esse riguardano una questione diversa da quella dedotta. Il principio affermato è che l’impedimento assume rilievo solo in quanto noto al giudice procedente. Se l’imputato è detenuto o sottoposto a limitazioni della libertà, è in re ipsa il legittimo impedimento, ma la sua conoscenza deve comunque essere rappresentata al giudice. Nella specie, la conoscenza dello stato detentivo è stata comunicata solo all’ultima udienza, quando è stata disposta la traduzione.

Il terzo motivo viene rigettato perché la Corte d’appello ha reso adeguata motivazione sulla recidiva, valorizzando il rapporto concreto tra il fatto e le pregresse condotte criminose, in linea con le Sezioni Unite n. 32318 del 2023. Il giudizio non può fondarsi su un astratto canone di pericolosità sociale, ma su un accertamento concreto della relazione qualificata tra status e fatto.

Infine, il quarto motivo è infondato: la richiesta di pena sostitutiva non era stata formulata nei motivi di appello e, in base al principio devolutivo, l’art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile solo se il tema sia stato specificamente devoluto. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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