Rivalutazione della pericolosità sociale dopo annullamento del decreto di confisca (Cass. pen. Sez. 5 n. 17997 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali e personali, il giudicato di rigetto della confisca opera rebus sic stantibus: la preclusione non impedisce una nuova valutazione della pericolosità sociale del proposto quando emergano ulteriori elementi, anche relativi a condotte antecedenti al giudicato ma non valutati, che ne giustifichino la rivisitazione. Il requisito dell’“abitualità” delle condotte criminose, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, può essere integrato anche da una pluralità di reati commessi in un arco temporale significativo e oggetto di un unico procedimento penale, senza che rilevi l’eventuale futuro riconoscimento del vincolo della continuazione. Avverso il decreto della corte d’appello, l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, salvo che questa sia inesistente o meramente apparente. La doglianza che solleciti una rivalutazione di merito degli elementi indiziari, senza confrontarsi con l’idoneità della motivazione a superare le eccezioni difensive, è inammissibile.

Il Fatto

Con decreto del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Milano, Sezione autonoma delle misure di prevenzione, accertava la pericolosità sociale di un soggetto e disponeva la confisca di prevenzione di alcuni immobili a lui riconducibili, sebbene formalmente intestati al figlio della moglie. La Corte d’appello di Milano, con decreto del 18 dicembre 2025, confermava il provvedimento.

Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione sia il proposto, deducendo l’insussistenza del requisito dell’“abitualità” delle condotte, sia il terzo intestatario dei beni, lamentando la carenza motivazionale in ordine alla loro effettiva riconducibilità al proposto e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum, rammentando che l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 limita il sindacato di legittimità ai soli vizi di legge. La possibilità di censurare la motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui questa sia inesistente o meramente apparente, ovvero quando il giudice abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalle parti.

Quanto al ricorso del proposto, la Corte ha respinto la tesi difensiva che la mancata commissione di reati tra il 2012 e il 2018, già valutata in un precedente giudizio di annullamento, impedisse un nuovo accertamento di pericolosità. Richiamando il principio per cui il giudicato di prevenzione opera rebus sic stantibus, la Corte ha evidenziato come l’emersione di nuove condotte delittuose, commesse tra il 2019 e il 2021 e oggetto di un distinto procedimento penale, costituisse elemento sopravvenuto idoneo a giustificare una complessiva rivalutazione della pericolosità, anche per il periodo storico precedentemente scrutinato.

La Corte ha quindi ritenuto immune da vizi logici la motivazione dei giudici di merito laddove avevano desunto la pericolosità sociale dalla pluralità di condotte lucrogenetiche, dalla loro estensione temporale e dalla corrispondenza tra il profitto dei reati e le risorse impiegate per l’acquisto dei beni. Ha inoltre precisato che l’unicità del procedimento penale e l’eventuale applicazione della continuazione non escludono la configurabilità della condizione di chi vive abitualmente con i proventi di attività delittuose.

In relazione al ricorso del terzo, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, rilevando come le doglianze non prospettassero reali violazioni di legge ma una mera rivalutazione di merito degli elementi indiziari, puntualmente esaminati dalla Corte territoriale. La motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore degli acquisti e sull’inattendibilità dei prestiti giustificativi, è stata giudicata esauriente e coerente. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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