Inammissibile il ricorso per cassazione che chiede la rivalutazione del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 1225 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sono precluse al giudice la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente di invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Il ricorso che persegua tale finalità è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, 624-bis, 624 e 625, comma 1, n. 7), cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione. La Corte territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la pronuncia di condanna, fondando l’affermazione di responsabilità su plurimi elementi probatori convergenti.
Con il primo e unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla sua individuazione quale autore dei reati per cui si procedeva, prospettando una valutazione del compendio probatorio diversa e più favorevole rispetto a quella operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto che non è consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui esula dai poteri della Cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità, atteso che il giudice di legittimità non può procedere all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
La Corte ha inoltre verificato che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente dai vizi denunciati. I giudici d’appello avevano specificato che l’identificazione del ricorrente era fondata su plurimi elementi probatori convergenti e riscontrabili agli atti, quali querele, filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, annotazioni di servizio redatte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali. Era stata inoltre verificata la valenza degli elementi identificativi nei singoli episodi contestati.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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