Bancarotta fraudolenta documentale: il dolo non deriva dal solo dissesto (Cass. pen. Sez. 5 n. 17996 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, il regime di contabilità semplificata non esonera l’imprenditore dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, né tale obbligo viene meno per la cessazione dell’attività fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese. L’omessa consegna della documentazione al curatore può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia stata solo ostacolata da difficoltà superabili con particolare diligenza, non essendo necessaria l’assoluta impossibilità. L’elemento soggettivo del dolo specifico, nel caso di bancarotta documentale “specifica”, non può essere desunto dalla sola situazione di dissesto o dalla difficoltà di ricostruzione contabile, trattandosi di elementi comuni anche alla meno grave bancarotta semplice; gli indici di fraudolenza devono possedere concreta plausibilità razionale. La richiesta di concordato in appello è inammissibile se proposta oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, e la relativa eccezione può essere sollevata o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna del Tribunale nei confronti dell’imputato, socio accomandatario di una società dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La contestazione riguardava la sottrazione delle scritture contabili della società, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, impedendo al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi di doglianza, tra cui l’erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, relativi al rigetto implicito della richiesta di concordato in appello. Pur condividendo il principio generale che il rigetto dell’accordo non possa avvenire senza la prosecuzione dell’udienza, la Corte ha rilevato che la richiesta era inammissibile per tardività, essendo stata proposta oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza previsto a pena di decadenza. Tale inammissibilità non è sanabile e può essere legittimamente dedotta anche in sede di legittimità, non rilevando che il giudice di merito non se ne fosse avveduto.

Quanto alla condotta materiale, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze difensive. Il regime di contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, e l’obbligo permane anche dopo la cessazione dell’attività, fino alla cancellazione formale. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il reato sussista anche quando la ricostruzione patrimoniale sia stata solo ostacolata, non occorrendo la prova dell’impossibilità assoluta.

La Corte ha invece accolto le censure relative all’elemento soggettivo del reato. Gli elementi valorizzati dal giudice di merito, quali la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, l’ampliamento dell’attività sociale, la presenza di crediti ammessi al passivo, sono stati ritenuti non univocamente sintomatici del dolo specifico di pregiudicare i creditori. Tali circostanze, ha osservato la Corte, caratterizzano la generalità dei fallimenti e non sono dissimili dalla situazione di qualunque dissesto.

La Corte ha sottolineato che l’impossibilità o la difficoltà di ricostruzione contabile costituisce elemento comune anche alla bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 2, legge fall., sanzionabile anche a titolo di colpa. Tale dato non può quindi ex se dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, se non associato ad altri elementi sintomatici concreti. La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta carente e illogica, disponendo l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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