Sequestro su rogatoria estera: i vizi di merito si contestano davanti allo Stato richiedente, e la questione di costituzionalità sui rimedi va dedotta con rilevanza in concreto (Cass. pen. 26595/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 26595/2026 (R.G.N. 15908/2026) — camera di consiglio del 9 giugno 2026, Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Andrea Natale.
Il principio di diritto
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, ove proposta per far valere l’insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale: la verifica della legittimità del sequestro nel merito è devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente, mentre davanti all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto sono deducibili le sole questioni relative alla sua esecuzione. Le domande di assistenza diverse dalla rogatoria possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti (art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale), senza previo inoltro al Ministro della giustizia. Il ricorso per cassazione che, come unico motivo, riproponga una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo in presenza dei presupposti di non manifesta infondatezza e rilevanza (art. 23 l. n. 87 del 1953), sicché la genericità della censura, impedendo di apprezzare la rilevanza nel giudizio a quo, ne comporta l’inammissibilità.
Il fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva disposto, in accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle Autorità della Repubblica di San Marino, un sequestro conservativo di beni. Promosso incidente di esecuzione, il G.i.p. dichiarava inammissibile la richiesta di revoca. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sollecitando una questione di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. (in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 42 Cost.), per l’assenza di rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento ablativo e la decisione di ammissibilità della rogatoria, e denunciando la contraddittorietà della motivazione.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. è ammissibile il ricorso che riproponga come unico motivo una questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata o irrilevante nel merito (Sez. 1, n. 20702 del 2020), ma solo se ne sussistano i presupposti di non manifesta infondatezza e rilevanza (art. 23 l. n. 87 del 1953), ciò che richiede che dall’invocata declaratoria possa conseguire una pronuncia favorevole (annullamento anche parziale).
Manifesta infondatezza e irrilevanza. La censura sull’assenza di rimedi per contestare nel merito la misura ablativa è manifestamente infondata: in tema di assistenza giudiziaria, la verifica della legittimità del sequestro spetta allo Stato richiedente, mentre allo Stato richiesto competono le sole questioni esecutive (Sez. 6, n. 33258 del 2021). La censura sull’assenza di rimedi avverso la decisione di ammissibilità della rogatoria è prospettata in termini generici: il ricorrente non indica quali vizi, tra quelli rilevanti ex art. 724, comma 7, cod. proc. pen., intenderebbe far valere, sicché non è apprezzabile la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Quanto al sequestro sul bene della coniuge separata, difetta la legittimazione del ricorrente. La trasmissione diretta della richiesta, senza transito per le Autorità centrali, è legittima (art. 15 Convenzione di Strasburgo; Sez. 1, n. 15996 del 2006).
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Coordinate su sequestri eseguiti in esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria internazionale. Primo: i vizi di merito della misura ablativa disposta su rogatoria passiva non sono deducibili davanti al giudice italiano, ma vanno fatti valere davanti all’autorità dello Stato richiedente; al giudice dello Stato richiesto competono le sole questioni di esecuzione. Secondo: la trasmissione diretta della richiesta tra autorità giudiziarie (per le domande diverse dalla rogatoria) è legittima e non richiede il previo inoltro al Ministro della giustizia. Terzo: chi ripropone in cassazione una questione di legittimità costituzionale come unico motivo deve dimostrarne la rilevanza in concreto, indicando i vizi specifici che il rimedio invocato consentirebbe di far valere; una censura generica è inammissibile. Per la difesa, occorre individuare con precisione la sede (nazionale o dello Stato richiedente) e il tipo di vizio deducibile; evitando impugnazioni prive di rilevanza.