Sospensione condizionale sì, non menzione no: senza motivazione l’omissione è annullabile e la Cassazione può concedere il beneficio (Cass. pen. 25113/2026) (Cass. pen. n. 25113/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 25113/2026, depositata il 3 luglio 2026, R.G.N. 3618/2026, Presidente Lucia Aielli, Relatore Giuseppe Nicastro. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Ove venga concesso uno solo dei due benefici e non venga invece concesso l’altro, una tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua che evidenzi le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro, ovvero che indichi altri elementi di segno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna dell’imputata, a pena condizionalmente sospesa, per ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti. Con l’atto di appello l’imputata aveva chiesto anche la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte d’appello, pur dando atto della richiesta, aveva del tutto omesso di motivare sul punto. Da qui il ricorso per cassazione per vizio di mancanza della motivazione.

La motivazione

Il motivo è fondato. Il giudice può, nell’esercizio del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen., concedere alcuni benefici e negarne altri, data la loro diversa natura e finalità: la non menzione mira a favorire il ravvedimento eliminando la pubblicità della condanna, la sospensione condizionale a sottrarre alla pena chi presenti possibilità di ravvedimento. Ma quando se ne concede uno solo, il diniego dell’altro va motivato in modo congruo. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva omesso ogni motivazione, tanto più necessaria a fronte della sospensione condizionale già concessa in primo grado sulla base di una prognosi favorevole legata all’incensuratezza. Il Collegio, aderendo all’orientamento prevalente, riconosce direttamente il beneficio: la non menzione può essere disposta dalla Corte di cassazione, senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.), quando non implichi alcun accertamento di fatto e possa fondarsi sugli elementi già valorizzati per la sospensione condizionale.

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che riconosce.

Implicazioni pratiche

Chiedere in appello la non menzione della condanna impone al giudice un obbligo di motivazione: se concede la sospensione condizionale ma nega la non menzione, deve spiegare perché gli stessi elementi favorevoli non fondano anche il secondo beneficio, o indicare elementi negativi specifici. L’omissione integra un vizio di mancanza della motivazione, deducibile in cassazione. Utile per la difesa: quando il diniego non richiede accertamenti di fatto e gli elementi favorevoli sono già stati valorizzati per la sospensione condizionale, la Cassazione può concedere direttamente la non menzione senza rinvio, con un risparmio di tempi e gradi. Conviene quindi formulare la richiesta in modo esplicito e documentato già in appello.

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