Il «non luogo a provvedere» del presidente del riesame non è ricorribile per cassazione (Cass. pen. 6763/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 6763/2026 (camera di consiglio del 5 novembre 2025, R.G.N. 24399/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Filippo Casa.

Il principio di diritto

Il provvedimento di «non luogo a provvedere» adottato dal presidente del Tribunale del riesame ha natura amministrativa e ordinatoria e non è impugnabile con ricorso per cassazione: i provvedimenti giurisdizionali del riesame sono espressione del Collegio, non dell’organo monocratico. Il Tribunale del riesame non ha inoltre competenza, ex artt. 309 e 310 c.p.p., sulle impugnazioni proposte da chi si trovi nella fase di espiazione della pena. La questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 23 l. 87/1953, può essere sollevata solo nel corso di un giudizio dinanzi a un’autorità giurisdizionale e non può avere ad oggetto la generica denuncia di un «vuoto normativo».

Il fatto

Una persona detenuta in fase di espiazione della pena chiedeva a più uffici giudiziari, tra cui il Tribunale del riesame di Venezia, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione a un lamentato «vuoto normativo» in tema di effettivo accesso alla giustizia. Il presidente della sezione del riesame disponeva il «non luogo a provvedere», ritenendo insussistente ogni profilo di competenza. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tre ragioni concorrenti. Anzitutto, al Tribunale del riesame, ex artt. 309 e 310 c.p.p., non è attribuita alcuna competenza sulle impugnazioni di chi si trovi nella fase esecutiva della pena. In secondo luogo, il provvedimento impugnato — reso dal presidente in forma monocratica — ha natura amministrativa e ordinatoria e non è ricorribile per cassazione, poiché i provvedimenti giurisdizionali eventualmente impugnabili sono espressione del Collegio. Infine, la questione di legittimità costituzionale, ex art. 23 l. 87/1953, presuppone un giudizio pendente dinanzi a un’autorità giurisdizionale — presupposto qui mancante — e non può avere ad oggetto la denuncia generica di un «vuoto normativo». Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce due limiti processuali netti. Il primo è funzionale: non ogni atto proveniente da un ufficio del riesame è ricorribile per cassazione, occorrendo distinguere i provvedimenti giurisdizionali del Collegio da quelli meramente amministrativi e ordinatori resi dal presidente in forma monocratica, questi ultimi non impugnabili. Il secondo riguarda l’incidente di costituzionalità: la questione va sollevata all’interno di un giudizio effettivamente pendente e deve investire una specifica norma applicabile al caso, non un generico «vuoto» dell’ordinamento. Sul piano della competenza, le impugnazioni cautelari ex artt. 309 e 310 c.p.p. non sono la sede per le doglianze di chi si trovi già nella fase di esecuzione della pena.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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