Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulle dichiarazioni della vittima (Cass. pen. Sez. 1 n. 18584 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, fonte di prova della penale responsabilità dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con un controllo tanto più penetrante e rigoroso quando vi sia costituzione di parte civile. Il giudice d’appello che confermi la condanna deve motivare in modo logico e completo in ordine alle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari, anche rispetto alle versioni rese in sede di indagini preliminari, nonché in ordine alla versione alternativa fornita personalmente dall’imputato. La motivazione che si limiti a reputare irrilevanti o superate tali contraddizioni con argomentazioni sintetiche o assertive è affetta da manifesta illogicità e determina l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per tentato omicidio aggravato, nonché per i reati di fuga e omissione di soccorso, per aver investito con la propria autovettura il fratello, riportante lesioni con prognosi di giorni trenta. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva assolto l’imputato dai reati di cui ai capi b) e c) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, aveva rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, confermando le statuizioni civili.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, alla mancata considerazione della versione difensiva e alla sussistenza dell’eccesso colposo di legittima difesa putativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, ravvisando un incompleto esame dei motivi di gravame e, quindi, un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. Pur richiamando il pacifico indirizzo per cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della condanna, previa verifica di credibilità e attendibilità, il Collegio ha evidenziato come nel caso di specie lo stesso giudice di merito avesse dato atto di numerose contraddizioni tra le deposizioni rese e le dichiarazioni assunte in sede di indagini preliminari.
In particolare, è stata reputata manifestamente illogica la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza dei sospetti dell’offeso circa l’ascrivibilità all’imputato dell’incendio, a fronte delle dichiarazioni di segno opposto rese dal figlio della vittima. Analogamente, non è stata spiegata la ragione per cui la versione resa dalla persona offesa in epoca prossima ai fatti sia stata ritenuta meno attendibile di quella dibattimentale, intervenuta a distanza di mesi, né è stata adeguatamente vagliata la contraddizione tra quanto dichiarato dal nipote nelle indagini e quanto precisato in dibattimento.
La Corte ha inoltre rilevato una carenza motivazionale circa le indicazioni fornite dal teste di polizia giudiziaria, che aveva riferito di accertamenti successivi condotti a conclusioni opposte rispetto al narrato dell’imputato, senza che la sentenza ne desse conto. È stata infine evidenziata l’assenza di accertamenti tecnici sulla velocità del veicolo e sulla dinamica del sinistro, nonché la mancata verifica della compatibilità delle lesioni riportate con la posizione della vittima al momento dell’impatto, elementi rilevanti ai fini della ricostruzione dell’animus necandi.
Quanto ai motivi relativi alla mancata assunzione di prove decisive, il ricorso è stato rigettato, ritenendo la motivazione della Corte territoriale conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria in appello. Tuttavia, è stato rimesso al giudice del rinvio il potere di disporre, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., l’assunzione delle prove ritenute indispensabili. Assorbiti i restanti motivi, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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