Resistenza a pubblico ufficiale e interruzione servizio non concorrono senza turbamento ulteriore (Cass. pen. Sez. VI n. 26585 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. è integrata anche da condotte di coazione psicologica indiretta, purché idonee, secondo una valutazione ex ante, a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale in vista del compimento dell’atto di ufficio. Il delitto di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 cod. pen. non concorre con quello di resistenza quando il turbamento dell’attività d’ufficio si esaurisce nella medesima sfera funzionale coinvolta dalla condotta oppositiva. La clausola di sussidiarietà posta in esordio alla norma impone, per il concorso, un turbamento ulteriore, che richieda l’intervento di pubblici ufficiali diversi da quelli direttamente destinatari della resistenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di un detenuto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio, commessi in un istituto penitenziario in un arco temporale compreso tra il 2 e il 10 dicembre 2022. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il condannato aveva tenuto comportamenti minacciosi verso gli operatori di Polizia penitenziaria al fine di ottenere il trasferimento presso altra struttura, prospettando di «fare un casino» e di compiere atti di violenza verso altri detenuti.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea qualificazione come minatoria dell’espressione pronunciata e difetto dell’elemento oggettivo del reato; mancata prova di un turbamento apprezzabile del servizio; diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 337 cod. pen. attribuisce rilievo a qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta assistito da dolo specifico. Sono richiamate Sez. VI n. 4909 del 2024, Sez. VI n. 44069 del 2024 e Sez. VI n. 8493 del 2000, che hanno qualificato come minatorie anche condotte di coazione psicologica indiretta.
Nel caso concreto, la prospettazione di provocare disordini o di percuotere altri detenuti costituisce la previsione di un male ingiusto dipendente dall’autore e integra una forma di coazione psicologica sui pubblici ufficiali, cui incombono doveri di tutela verso i detenuti. La Corte conferma quindi il nesso teleologico tra le minacce e l’esercizio della funzione, e rigetta il motivo.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte territoriale aveva ravvisato il turbamento del servizio nelle condotte oppositive del detenuto, che avevano richiesto il sollecito intervento degli agenti e il dispiego di tempo ed energie, compromettendo il regolare svolgimento delle altre funzioni. La Cassazione reputa questa motivazione viziata.
Qualunque condotta oppositiva verso un pubblico ufficiale comporta, come conseguenza inevitabile, una contingente compromissione della funzionalità dell’ufficio, perché gli agenti sono costretti a impegnarsi per superare la resistenza e vengono distolti da altre occupazioni. Assolutizzando tale schema, ogni resistenza a pubblico ufficiale integrerebbe anche la violazione dell’art. 340 cod. pen.
La clausola di sussidiarietà posta in esordio alla norma non può essere ridotta a mero richiamo del principio di specialità, già codificato dall’art. 15 cod. pen. Per il concorso occorre che l’interruzione o la turbativa interessi una sfera più estesa e interferisca con l’attività di ufficio di pubblici ufficiali diversi da quelli coinvolti dalla resistenza. La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 16468 del 2026: serve cioè che si sia reso necessario l’intervento di soggetti ulteriori.
Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno indicato alcun turbamento ulteriore: gli stessi agenti destinatari della coazione psicologica erano quelli distolti da altri compiti di istituto. Trova quindi applicazione la clausola di riserva dell’art. 340 cod. pen. e la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo all’interruzione di pubblico servizio, perché il fatto non sussiste. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ridetermina la pena in dieci mesi di reclusione, eliminando l’aumento per la continuazione.
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Nota della Redazione
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