Ricettazione di beni smarriti e irrilevanza della depenalizzazione del reato presupposto (Cass. pen. Sez. 2 n. 11993 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ricettazione di beni provenienti dal reato di appropriazione di cose smarrite conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione di quest’ultimo reato, operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. La provenienza da delitto dell’oggetto materiale della ricettazione è, infatti, elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, sicché l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. È, inoltre, inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che reitera doglianze già disattese dai giudici di merito, senza un confronto critico ed effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che dichiarava l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. La condotta di ricettazione aveva avuto ad oggetto quattro assegni, provento di appropriazione di cose smarrite, e un carnet di assegni contenente solo matrici, provento di furto. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, un vizio di motivazione per l’assenza di esclusività nella disponibilità dei titoli e, dall’altro, la mancanza del reato presupposto del furto per i quattro assegni, oggetto di smarrimento e non di sottrazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto aspecifico. La difesa aveva eluso il confronto critico con la motivazione impugnata, reiterando doglianze già efficacemente disattese nei gradi di merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la riconducibilità dell’autovettura e del locale commerciale all’esclusiva persona dell’imputato avesse razionalmente condotto la Corte territoriale a ritenere la sua disponibilità dei beni, in assenza di alternative e plausibili giustificazioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo circa la mancanza del reato presupposto. Il riferimento alla denuncia di smarrimento degli assegni presentata dalla persona offesa non escludeva la sussistenza del delitto di cui all’art. 647 cod. pen., all’epoca dei fatti ancora vigente. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la ricettazione di beni provenienti da appropriazione di cose smarrite conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, dovendo la valutazione essere compiuta con riferimento al momento della condotta di ricezione.

Infine, la Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello, che erroneamente indicava la decisione di primo grado come resa dal “Tribunale di Firenze in data 10/12/2019” anziché dal “Tribunale di Lucca 9/12/2020”. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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