Colpa medica in sala parto: posizione di garanzia del medico di guardia e limiti della non punibilità (art. 590-sexies c.p.) (Cass. pen. 25490/2026)
Il principio di diritto
Il medico di guardia nel reparto di ostetricia è titolare di una posizione di garanzia funzionale, non meramente formale: risponde delle lesioni al feto quando viola obblighi cautelari concretamente esigibili (monitoraggio del benessere fetale, tempestiva attivazione del taglio cesareo), a prescindere dalle omissioni di altri operatori, che non elidono i doveri propri del garante ove la sua violazione abbia inciso causalmente. Il nesso causale nei reati omissivi impropri richiede non la probabilità statistica ma il giudizio controfattuale di elevata credibilità razionale (probabilità logica), con verifica dei decorsi causali alternativi. La colpa va accertata ex ante, individuando la regola cautelare e la condotta alternativa lecita, senza “senno di poi”. La non punibilità dell’art. 590-sexies cod. pen. è circoscritta all’imperizia non grave nella fase esecutiva di linee guida o buone pratiche adeguate, e non opera per la negligenza.
Il fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di un medico ginecologo, di guardia nella notte del parto, per il reato di cui all’art. 590-sexies cod. pen. in danno del neonato, che riportava gravissime lesioni neurologiche da sofferenza anossico-asfittica perinatale, con condanna al risarcimento in solido con l’Azienda ospedaliera responsabile civile. L’addebito era di condotta omissiva e negligente: mancato monitoraggio clinico e strumentale continuo della partoriente e del feto e omessa, tempestiva attivazione del taglio cesareo d’urgenza, nonostante i segni di sofferenza fetale. Il ricorso deduceva la prescrizione, l’insussistenza del nesso causale e di una colpa propria (responsabilità “da posizione”, concorso di omissioni altrui), e l’operatività della causa di non punibilità dell’art. 590-sexies.
La motivazione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sulla prescrizione (fatto del 2018), si applica la sospensione della legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175-01): il termine non matura prima del dicembre 2028; e comunque l’inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione sopravvenuta (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266-01). La posizione di garanzia è funzionale e l’addebito non è “da posizione”, ma per omissioni specifiche (mancata valutazione dei fattori di rischio, gestione del primo tracciato cardiotocografico borderline, assenza di monitoraggio notturno, tardiva attivazione del cesareo dopo il tracciato patologico). Il concorso di omissioni altrui non esclude la responsabilità del garante che abbia violato regole cautelari proprie con incidenza causale (Sez. 4, n. 1350 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 277953-01). Il nesso causale è stato accertato secondo il criterio della probabilità logica (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138-01; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103-01), correlando l’omissione al rischio tipico (mancata tempestiva percezione della sofferenza fetale). La colpa è stata valutata ex ante, senza hindsight bias (Sez. 4, n. 15258 del 11/02/2020, Agnello, Rv. 279242-02). Infine, la non punibilità dell’art. 590-sexies resta circoscritta all’imperizia non grave nell’esecuzione di linee guida adeguate (Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, Mariotti, Rv. 272174-01), mentre qui l’addebito era di negligenza grave nella presa in carico.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida coordinate essenziali del contenzioso da responsabilità sanitaria. Primo: il ruolo di guardia genera una posizione di garanzia sostanziale — invocare la responsabilità “da posizione” o il concorso di colpa di altri operatori non basta a scardinare l’addebito se il sanitario ha violato regole cautelari proprie con effetto causale. Secondo: la difesa che contesta il nesso deve muoversi sul terreno della probabilità logica e dei decorsi causali alternativi, non della semplice “lettura alternativa” dei tracciati, preclusa in sede di legittimità a fronte di doppia conforme. Terzo: lo scudo dell’art. 590-sexies è stretto — copre solo l’imperizia non grave nell’esecuzione di linee guida adeguate, non la negligenza; per attivarlo occorre ancorare la condotta a raccomandazioni pertinenti e dimostrare un errore esecutivo di lieve entità, non un difetto di diligenza nella presa in carico.
Provvedimento integrale: scarica il PDF