Fatture per operazioni inesistenti e dolo specifico nel reato fiscale (Cass. pen. Sez. VII n. 33041 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico sussiste anche quando il contribuente, pur perseguendo un proprio interesse, utilizzi le fatture a fini fiscali, restando irrilevanti il movente o l’interesse che lo abbiano spinto a commettere il reato, compreso quello di celare un’operazione penalmente illecita. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità ove la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esauriente. È generico, e dunque inammissibile, il motivo sulla deducibilità dei costi che non specifichi quali costi siano stati sostenuti, quando il giudice li abbia ritenuti inerenti a prestazioni mai eseguite.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato assolto in appello per il reato di cui all’art. 2635 cod. civ. e condannato, con conferma della sentenza di primo grado, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contestava di essersi avvalso, nella veste di rappresentante, di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte ai fini IRPEF e IRES, emesse per fornire giustificazione fittizia al passaggio di denaro, prezzo della corruzione tra privati.
Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale, esclusa la sussistenza dell’accordo corruttivo, non avesse adeguatamente indicato il compendio probatorio delle operazioni inesistenti. Aggiungeva che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti non incidenti sul versamento dell’IVA, i costi sostenuti andavano considerati elementi passivi reali ai fini della determinazione dell’imponibile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La doglianza, osserva, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo, in tale ambito, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la società del ricorrente effettuava pagamenti verso una società facente capo al correo, risultata inesistente all’esito di una rogatoria internazionale. Aveva inoltre affermato che le prestazioni indicate nelle fatture concernevano operazioni commerciali mai eseguite, come desumibile dal fatto che le fatture non indicavano l’indirizzo della sede societaria e recavano un oggetto generico, quale l’attività di progettazione, fabbricazione e collaudo di macchinari.
Su questa base il Collegio ha escluso che rilevi la circostanza che le fatture afferiscano a profitti derivanti da un illecito penale. Il dolo specifico del reato fiscale, precisa la Corte, sussiste anche quando il contribuente, pur perseguendo un proprio interesse, utilizzi le fatture a fini fiscali: sono per contro irrilevanti l’interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l’agente a commettere il reato, ovvero, nel caso di specie, quello di celare un’operazione penalmente illecita.
Quanto alla deducibilità dei costi, il motivo è stato giudicato generico: il ricorrente non aveva specificato quali costi avesse sostenuto, che il giudice ha ritenuto mai sostenuti perché inerenti a prestazioni mai eseguite. All’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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