Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12893 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché articolato esclusivamente in fatto, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sollecitando una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto: simili censure restano estranee ai poteri del giudice di legittimità. La motivazione del giudice di merito è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, non per condivisione del risultato valutativo. Nel giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, una volta adottato il provvedimento di ammissione, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello già contenuto nel fascicolo del pubblico ministero in quel momento e quello acquisito nel contraddittorio a seguito di integrazione probatoria; le dichiarazioni contenute in atti successivi, come la remissione di querela, non assumono valore probatorio.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di rapina e per lesioni, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Venezia in data 11.04.2024. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla attendibilità delle fonti dichiarative.

Con un secondo e un terzo motivo il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 628 e 393 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di rapina, chiedendo la riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione sulla contestazione della ricostruzione probatoria operata nei gradi di merito e sulla dedotta preesistenza di un credito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente censura la valutazione delle prove e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal testimone. Il collegio osserva che la doglianza è articolata esclusivamente in fatto e, dunque, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Resta, infatti, estraneo ai poteri della Cassazione sia il compito di rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, sia l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Corte rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici a ritenere commessi i reati di rapina e lesioni, con una valutazione rispettosa dei canoni di logica. In particolare, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e dal testimone è stata valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione degli ulteriori elementi probatori, che non hanno evidenziato profili di contrasto significativo.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li ritiene al contempo manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già esaminate in sede di appello. I giudici di merito hanno correttamente affermato che la condotta violenta era finalizzata ad appropriarsi, senza titolo, del portafogli della persona offesa, con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. Tale ricostruzione si fonda su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e, come tali, insindacabili in sede di legittimità.

Sulla richiesta di riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte evidenzia che il ricorrente non ha mai riferito di aver voluto, seppure con modalità violente, recuperare un proprio credito. Quanto alla dedotta preesistenza di un debito, risultante dall’atto di remissione di querela della persona offesa, il collegio richiama il principio per cui, nel rito abbreviato, il materiale probatorio utilizzabile è solo quello già contenuto nel fascicolo del pubblico ministero al momento dell’ammissione e quello acquisito nel contraddittorio a seguito di integrazione probatoria, secondo l’insegnamento di Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018 e, da ultimo, di Sez. 2, n. 1783 del 05/12/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *