Cessazione materia del contendere per adesione al payback e carenza interesse (TAR Lazio n. 7568 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei giudizi concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede il perfezionamento di una fattispecie complessa, che presuppone sia il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice, sia il provvedimento regionale di accertamento del pagamento e la sua comunicazione alla segreteria del TAR. In mancanza di tale accertamento, la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata e il pagamento effettuato dal ricorrente costituiscono fatti univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. In tal caso la peculiarità della controversia e le sopravvenienze normative giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia ha attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti atti ministeriali e all’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla delibera di ricalcolo degli oneri.
In data 10 febbraio 2026, la società ha chiesto il passaggio in decisione della causa, dichiarando di aver aderito alla procedura di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di aver provveduto al pagamento del 48% dell’importo originariamente addebitato, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti della fattispecie di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che richiede, ai fini della cessazione della materia del contendere, il decorso del termine di trenta giorni e l’adozione da parte della regione o provincia autonoma del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta, comunicato alla segreteria del TAR.
Dalla lettura della norma emerge che la cessazione della materia del contendere postula il perfezionamento di una fattispecie complessa, il cui completamento dipende dall’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi: l’azienda fornitrice, per il pagamento, e l’ente regionale, per l’attestazione e la comunicazione. Nel caso di specie manca il deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento del pagamento, sicché la fattispecie legale non può ritenersi integrata.
Il TAR ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura agevolata e di aver adempiuto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie integri un comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Tale disposizione consente al giudice di trarre argomenti di prova della carenza di interesse da fatti o atti sopravvenuti e dal comportamento delle parti.
La pronuncia, pertanto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), e art. 84, comma 4, c.p.a., con compensazione integrale delle spese, giustificata dalla peculiarità della controversia e dalle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di payback dei dispositivi medici.
Nota della Redazione
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