Ottemperanza al giudicato ordinario con commissario ad acta per il Ministero (TAR Lazio n. 9370 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La mancata prova dell’avvenuta esecuzione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, legittima la condanna dell’amministrazione a provvedere nel termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorre dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il suo diritto alla ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale del C.C.N.L. Comparto Scuola, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni e al pagamento di una somma di denaro.

A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’attuazione del giudicato e la fissazione di una somma dovuta per ogni eventuale ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con un mero atto formale e, nonostante l’ordinanza istruttoria del Collegio, non depositava alcuna relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel caso di specie, l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronuncia di cui era domandata l’ottemperanza non risultava essere stata svolta. Il Collegio ha rilevato che, a fronte delle allegazioni della ricorrente circa l’inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione del dictum giudiziale, né erano emersi elementi che comprovassero l’esistenza di sopravvenienze ostative.

Alla luce di tale accertamento, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della direzione competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con il compito di provvedere all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ha giudicato il ritardo maturato dal Ministero tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità, tuttavia, sono state fatte decorrere dal giorno in cui si sarebbe verificata l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo, e sono state commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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