Improcedibile il ricorso sull’autotutela quote latte per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 419 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul prelievo supplementare sulle consegne di latte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, senza che osti la pendenza della procedura di definizione transattiva disciplinata dall’art. 10 ter d.l. n. 69/2023. Tale meccanismo, riferito ai contenziosi pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, resta accessibile anche dopo la definizione del giudizio, nei termini per l’impugnazione. La sospensione del processo per attenderne l’esito non è quindi necessaria, né giustificata in un giudizio trattato in udienza di smaltimento.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato il diniego con cui l’Organismo Pagatore ha respinto l’istanza di autotutela relativa agli atti di determinazione del prelievo supplementare per le campagne lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005 e 2005/2006. Con motivi aggiunti ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione nel luglio 2023, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del debito e la condanna dell’Amministrazione al ricalcolo secondo le pronunce della Corte di giustizia.
Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha rappresentato che, per la campagna 2004/2005, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti di determinazione del prelievo, imponendo una complessiva rideterminazione. Per le altre campagne ha chiesto il ricalcolo ai sensi dell’art. 10 ter d.l. n. 69/2023, come modificato dall’art. 1, comma 947, legge n. 199/2025, invocando un breve rinvio o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. L’art. 10 ter d.l. n. 69/2023 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura un organismo collegiale con il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, le posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter d.l. n. 5/2009.
La definizione del giudizio non compromette l’accesso a tale meccanismo: il comma 4 della norma lo riferisce espressamente ai contenziosi pendenti in ogni stato e grado, con la conseguenza che l’istanza resta proponibile nel termine per l’impugnazione. La sospensione non è pertanto necessaria.
A ciò si aggiunge una ragione di economia processuale: la causa è stata trattata in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, sede in cui le istanze di rinvio sono ammesse solo eccezionalmente. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa in tema di trattazione accelerata del contenzioso risalente.
Nel merito dell’interesse, la rivalutazione della posizione debitoria imposta dal mutamento del quadro giuridico fa venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela e determina l’inefficacia degli atti di esecuzione coattiva del credito. Ne consegue che l’interesse al ricorso è venuto meno, come riconosciuto dalla stessa difesa in via subordinata.
Il ricorso, introduttivo e per motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni e della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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