Imposta di registro sull’assegnazione del credito: si tassa il credito effettivamente conseguito, non quello nominale (Cass. trib. 27265/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 27265/2025 (n. sez. 542/2025, R.G.N. 36374/2018) — pubblica udienza dell’8 luglio 2025 (riconvocata il 23 settembre 2025), deposito 12 ottobre 2025, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Alessio Liberati.

Il principio di diritto

In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione. In presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato).

Il fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso per l’imposta di registro (12.034,75 euro) su un’ordinanza di assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi. La contribuente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Vasto, il riconoscimento di un rilevante credito risarcitorio a seguito di un incidente stradale; per l’esecuzione aveva dovuto pignorare, presso la Cassa del Notariato, il trattamento pensionistico del responsabile, privo di altri beni aggredibili. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo dovuta l’imposta in misura fissa. Nelle more sopravveniva il decesso del debitore, sicché l’importo effettivamente conseguito dalla ricorrente si riduceva a circa 69.000 euro. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile l’imposta proporzionale. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e la Procura generale concludeva per il rigetto.

La motivazione

Primo motivo (nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.). Rigettato. L’indicazione dell’art. 6 in luogo dell’art. 8 della tariffa costituiva mero errore materiale, privo di effetto decettivo, essendo la sostanza del provvedimento e il presupposto (l’avvenuto pignoramento) i medesimi; si tratta, al più, di diversa qualificazione giuridica della stessa fattispecie, ammissibile in base al principio “iura novit curia”.

Secondo motivo (violazione dell’art. 8 della tariffa: imposta fissa o proporzionale). Fondato. Il collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., avendo natura traslativa e satisfattiva, è assoggettabile ad autonoma tassazione proporzionale ex art. 8, lett. a), della tariffa (Cass. n. 16022/2005; n. 7306/2021; n. 577/2025, che ha superato il precedente contrario n. 9400/2007). Precisa tuttavia che la disposizione va letta alla luce dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU: quando la somma oggetto di assegnazione è superiore al credito in concreto aggredibile e realmente conseguito, applicare l’imposta sull’intero importo si tradurrebbe in un prelievo privo di correlazione con un incremento di ricchezza, dai tratti sostanzialmente confiscatori e in contrasto con la capacità contributiva (nei suoi requisiti di effettività, certezza e attualità) e con il diritto di proprietà convenzionale (cfr. Corte EDU, M.K.M. c. Ungheria, 14 maggio 2013). La capacità contributiva si manifesta solo nell’arricchimento effettivamente conseguito attraverso l’assegnazione, non nel credito astratto individuato dal provvedimento. In presenza di assegnazione di crediti futuri (il quinto della pensione), il giudice tributario — nel giudizio di impugnazione-merito — ha il potere-dovere di determinare la base imponibile tenendo conto dei fatti sopravvenuti, come il decesso del debitore e la conseguente cessazione della pensione, che circoscrivono la somma realmente ottenuta. Accoglie il secondo motivo con rinvio.

Terzo motivo (mutamento del presupposto impositivo). Assorbito, alla luce di quanto rilevato sul primo motivo circa l’insussistenza di un effettivo mutamento del presupposto.

Quarto motivo (violazione dell’art. 53 Cost.: duplicazione del prelievo). Respinto. La tassazione dell’atto esecutivo, pur fondata su una sentenza già tassata, non integra duplicazione irragionevole: la sentenza e l’atto esecutivo sono atti distinti e autonomi, ciascuno idoneo a produrre effetti giuridici propri e a manifestare un’ulteriore capacità contributiva, sicché ciascuno è autonomamente imponibile (artt. 23 e 53 Cost.); il principio affermato sul secondo motivo elide comunque la sproporzione lamentata.

Esito: accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, rigettati o assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La sentenza tempera un orientamento consolidato con un principio di garanzia. Resta fermo che l’ordinanza di assegnazione del credito ha effetto traslativo e sconta l’imposta di registro proporzionale ex art. 8, lett. a); ma la base imponibile non è il valore nominale del credito assegnato sulla carta, bensì il credito effettivamente conseguibile e conseguito. Per il difensore tributario due indicazioni. Primo: nei giudizi su assegnazioni di crediti futuri o incapienti (tipicamente il pignoramento di un quinto di pensione o di stipendio), è decisivo introdurre e documentare i fatti sopravvenuti che riducono l’importo realmente incassato — cessazione del rapporto, decesso del debitore, incapienza — poiché il giudice di merito ha il potere-dovere di rideterminare su di essi la base imponibile. Secondo: l’argomento della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e del divieto di prelievo confiscatorio (art. 1 Prot. 1 CEDU) va speso quando l’imposta risulti sproporzionata rispetto all’arricchimento effettivo, mentre non è spendibile contro la doppia tassazione della sentenza e del successivo atto esecutivo, che restano autonomamente imponibili.

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