Notifica PEC delle cartelle a indirizzo invalido: basta provare deposito e invio, non la ricezione (Cass. trib. 10633/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10633/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 15317/2024) — camera di consiglio del 17 ottobre 2025, Presidente Lucio Luciotti, Relatore Giacomo Maria Nonno.

Il principio di diritto

In tema di notificazione degli atti della riscossione, la notifica a mezzo PEC eseguita a un indirizzo inabile alla ricezione per negligenza del contribuente si perfeziona con il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere e con l’invio di una raccomandata informativa, essendo necessaria la prova del deposito e del semplice invio — non della ricezione — di tale raccomandata. È distinta la notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, che presuppone ricerche, attestate nella relata, dirette ad accertare che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, non bastando la generica attestazione di mancato reperimento.

Il fatto

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello di una s.r.l. in liquidazione avverso un’intimazione di pagamento relativa a numerosi atti prodromici per tributi erariali, limitatamente ad alcune cartelle: la notifica PEC a indirizzo invalido era nulla per mancato espletamento della procedura di legge e per difetto di prova della ricezione della raccomandata informativa, e la notifica ex art. 140 c.p.c. era nulla per mancata prova della ricezione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre per cassazione con quattro motivi; la società propone ricorso incidentale sulle spese.

La motivazione

I primi tre motivi, sulla notifica PEC, sono in gran parte infondati o inammissibili. La notifica a indirizzo PEC inabile per negligenza del contribuente si esegue con il deposito telematico dell’atto e l’invio della raccomandata informativa, senza necessità di provarne la ricezione (Cass. n. 3703/2025; n. 13132/2025); occorre però la prova del deposito e dell’inoltro della comunicazione, che nel caso mancava per le cartelle contestate. La motivazione della sentenza d’appello non è apparente, essendo dettagliata e congrua (terzo motivo infondato). Il secondo motivo è per la gran parte inammissibile per difetto di specificità (l’Agenzia non ha localizzato la documentazione nel fascicolo), ma è fondato limitatamente a una cartella, per la quale, dai documenti allegati, la raccomandata informativa risultava regolarmente inoltrata. Il quarto motivo, sulla notifica per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, è infondato: tale forma presuppone che il notificatore accerti, previe ricerche attestate nella relata, il trasferimento del contribuente in località sconosciuta, non bastando la generica attestazione di mancato reperimento; nel caso il messo non aveva dato conto delle ricerche. Il ricorso incidentale sulle spese resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie, nei limiti indicati, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per l’agente della riscossione, la notifica PEC a un indirizzo inabile per negligenza del contribuente regge se si prova il deposito telematico dell’atto e l’invio della raccomandata informativa: non serve provarne la ricezione, ma la prova dell’invio è indispensabile e va allegata con precisione. Sul versante del contribuente, la notifica per irreperibilità assoluta è impugnabile quando la relata non dà conto delle ricerche svolte per verificare l’effettivo trasferimento in luogo sconosciuto: la sola attestazione di mancato reperimento non basta a legittimare la forma semplificata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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