Riesame art. 56 d.l. 76/2020, ponderazione interessi ex art. 21-nonies l. 241/1990 (TAR Lazio n. 7380 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame introdotto dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 ha natura eccezionale e finalità di sanatoria, non costituendo una forma ordinaria di autotutela né una mera riedizione del procedimento di verifica. Esso impone al Gestore dei Servizi Energetici – GSE di rivalutare la posizione del soggetto decaduto alla stregua dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, mediante una comparazione concreta ed effettiva tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità e l’interesse privato all’affidamento, il cui esito va esternato in una motivazione congrua. Il riferimento all’art. 21-nonies, introdotto dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, non ha natura interpretativa e non comporta l’applicazione retroattiva del termine di diciotto mesi ai provvedimenti di decadenza già adottati, la cui legittimità resta disciplinata dal principio del tempus regit actum. È, inoltre, legittima la decadenza disposta per carenza documentale, poiché l’omessa produzione dei documenti necessari al controllo integra una condotta ostativa che impedisce di verificare la spettanza del beneficio e la cui mancanza, per il principio di autoresponsabilità, grava sul richiedente.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi energetici, accreditata presso il GSE, aveva ottenuto il riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per numerose Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) relative a interventi di efficientamento. A seguito di un controllo documentale esteso alla quasi totalità delle pratiche presentate, il GSE disponeva la decadenza dagli incentivi per alcune RVC e il recupero delle somme erogate. La società impugnava i provvedimenti innanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del controllo e la violazione dei principi di affidamento e proporzionalità. Nelle more del giudizio, l’entrata in vigore dell’art. 56 d.l. n. 76/2020 aveva introdotto la possibilità per gli operatori di presentare istanza di riesame dei provvedimenti di decadenza. Il GSE rigettava l’istanza, confermando la decadenza, e la società estendeva l’impugnazione anche a tale diniego e agli atti del procedimento di riesame.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha innanzitutto respinto le censure avverso il provvedimento originario di decadenza, ritenendolo legittimo. La verifica disposta dal GSE, pur se generalizzata, costituisce esercizio del potere di controllo attribuito dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, la cui natura è quella di un potere immanente di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’incentivo. La mancata produzione della documentazione richiesta, essenziale per comprovare la conformità degli interventi, configura una condotta ostativa che legittima la decadenza, atteso che il sistema incentivante si fonda sul principio di autoresponsabilità del richiedente. Il Collegio ha altresì escluso l’applicazione retroattiva del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies, rilevando come la novella del 2020 abbia natura innovativa e non interpretativa.

Il Giudice ha, invece, accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Tale istanza, ha precisato il TAR, introduce un procedimento autonomo e a esito aperto, nel quale il GSE non è chiamato a confermare la legittimità della decadenza già disposta, quanto piuttosto a verificare se, alla luce dei presupposti di cui all’art. 21-nonies, ricorrano ragioni di interesse pubblico che giustifichino il mantenimento della misura. Il provvedimento di rigetto, limitandosi a ribadire la sussistenza delle criticità documentali e la mancata produzione di nuova documentazione, ha omesso qualsivoglia valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello privato, risolvendosi in un’inammissibile reiterazione del precedente controllo. Tale carenza motivazionale ha determinato l’illegittimità del diniego e l’obbligo per il GSE di rinnovare il procedimento di riesame, approfondendo il bilanciamento degli interessi coinvolti.

La declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, è stata pronunciata in quanto diretto avverso un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, quale la richiesta di osservazioni formulata dal GSE in sede di riesame. (g.p.)

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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