Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 2183 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, l’Amministrazione che non abbia provveduto entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è inottemperante, anche quando nessun pagamento, neppure parziale, sia stato effettuato. Il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è pertanto fondato e va assegnato all’Amministrazione un nuovo termine per l’integrale pagamento, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo ai vincoli di bilancio del debitore pubblico e all’esiguità del debito, non essendo consentite locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Il Fatto

Una ricorrente promuove giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero resistente a riconoscerle il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23.

La sentenza era stata notificata al Ministero, che l’aveva ricevuta, e da tale notificazione era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. La parte ricorrente chiede quindi l’ordine di pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo posto a fondamento dell’azione. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente; da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito non risulta pertanto contestato né nell’an né nel quantum.

Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Ne deriva l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La disposizione esclude le astreintes quando l’applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Assumono rilievo, oltre alle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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