Inottemperanza all’ordine di accesso: nomina del Commissario ad acta e rigetto della penalità di mora (TAR Abruzzo n. 326 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza all’ordinanza collegiale che accoglie un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è accertata allorché l’amministrazione rimanga inerte, senza rilasciare la documentazione richiesta né adottare alcuna decisione espressa, ancorché l’ordinanza sia stata impugnata e poi confermata in appello. L’accertamento dell’obbligo di esecuzione comporta la condanna dell’ente a conformarsi entro un termine perentorio e la nomina anticipata del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La nomina del commissario, assicurando il pieno soddisfacimento della pretesa, esclude la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale aveva proposto istanza di accesso in corso di causa per ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata, oscurata dal Comune. Il TAR Abruzzo, con ordinanza collegiale n. 544/2025, aveva accolto l’istanza ordinando all’ente di ostendere i documenti entro quindici giorni, limitando gli oscuramenti ai soli segreti tecnici e commerciali motivati e comprovati. Nonostante la notificazione dell’ordinanza e una successiva diffida, il Comune era rimasto inerte, omettendo di adottare qualsiasi decisione espressa e di mettere a disposizione gli atti. La società aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza. Nelle more, la controinteressata aveva impugnato l’ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza, l’aveva respinta, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. Il Comune, rimasto ugualmente inerte, si era costituito instando per la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato che il Comune non aveva ottemperato all’ordinanza collegiale, integralmente confermata dal Giudice di Appello. L’inerzia dell’ente integrava l’inottemperanza rispetto al dictum giudiziale, non essendo sufficiente l’avvenuta proposizione dell’appello da parte della controinteressata a giustificare la mancata esecuzione. Il Collegio ha quindi accertato l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione all’ordinanza, condannandolo a conformarsi entro cinque giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Prefetto della Provincia di Chieti, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere gli atti sostitutivi e tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente entro l’ulteriore termine di cinque giorni. La nomina anticipata del commissario è stata ritenuta satisfattiva dell’interesse azionato.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto di non fissarla, osservando che la nomina del commissario ad acta assicura già il pieno soddisfacimento della pretesa. La liquidazione della somma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza e, nel caso di specie, l’anticipata designazione del commissario ha reso superfluo l’ulteriore strumento coercitivo. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
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Nota della Redazione
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