Infortunio mortale dell’agricoltore durante lavori edili nel capannone: niente rendita INAIL, è rischio elettivo (Cass. civ. n. 27405/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27405/2025, pubblicata il 14 ottobre 2025, R.G. n. 28730/2020, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Attilio Franco Orio.

Il principio di diritto

Il limite all’estensione della tutela assicurativa è dunque individuato nell’assenza di necessaria e normale contiguità tra attività protetta e attività ulteriore, quest’ultima causa dell’infortunio.

Il fatto

La vedova di un imprenditore agricolo chiedeva la rendita a superstite (legge n. 296/2006) per l’infortunio mortale del coniuge, occorso mentre passava antiruggine e sterilizzante alle travi e ai lamierati del capannone in cui erano depositati mezzi e prodotti agricoli. L’INAIL negava l’indennizzo, ritenendo l’operazione non riconducibile all’attività agricola né a un’attività ad essa connessa. Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli rigettavano la domanda, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria di natura edilizia, non abituale, di tipo imprenditoriale-organizzativo. La vedova ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il ricorso è respinto. Il primo motivo (vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) è inammissibile: non indica un fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l’esame, ma censura la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, per di più in regime di doppia conforme. Nel merito, l’infortunio è indennizzabile solo se occorso in occasione di lavoro agricolo: vi rientrano le opere manuali connesse, complementari o accessorie all’attività principale, purché eseguite nell’interesse dell’azienda e nel suo normale ciclo produttivo, non la parte imprenditoriale-organizzativa. La stesura di antiruggine sulle travi del capannone, pur finalizzata a proteggere i prodotti depositati, è un intervento di natura edilizia – manutenzione straordinaria assentita con CILA – che richiede manodopera e attrezzature proprie del settore edilizio: manca la necessaria e normale contiguità con l’attività agricola protetta, e l’iniziativa volontariamente assunta integra un rischio elettivo, che esclude l’occasionalità necessaria. Corretta, dunque, l’esclusione della copertura da parte dei giudici di merito.

Esito: rigetta il ricorso; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Implicazioni pratiche

Per la copertura INAIL in agricoltura conta l’occasione di lavoro: l’infortunio è indennizzabile se avvenuto nell’esecuzione di opere manuali connesse, complementari o accessorie all’attività agricola, nel suo normale ciclo produttivo. Ne resta fuori l’attività di natura edilizia o imprenditoriale-organizzativa priva di necessaria e normale contiguità con l’attività protetta, che integra un rischio elettivo e spezza l’occasionalità necessaria. Per chi assiste i superstiti è decisivo dimostrare il collegamento funzionale diretto tra l’operazione che ha causato l’infortunio e il ciclo produttivo agricolo, non la mera utilità per l’azienda; e in cassazione il vizio va costruito come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come richiesta di rivalutazione delle prove, tanto più nel regime di doppia conforme.

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