L’attrazione del rito Fornero si estende anche ai termini per impugnare la sentenza di revocazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19894 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze pronunciate in controversie soggette a riti speciali, la disciplina del rito speciale si espande e trova applicazione anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. La sentenza che decide la revocazione eredita il regime impugnatorio – inclusi i termini per proporre l’impugnazione – della sentenza revocanda, in virtù del riferimento temporale “originariamente” contenuto nell’art. 403 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla revocazione di una pronuncia resa nel rito di cui all’art. 1, commi 51 e 57, legge n. 92/2012 è soggetto al termine di 60 giorni che, in deroga all’art. 325 c.p.c., decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza, ai sensi dell’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012. La comunicazione effettuata a mezzo PEC è idonea a far scattare la decorrenza del termine, parificando l’effetto della comunicazione d’ufficio a quello della notificazione di parte. La violazione del termine speciale determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il lavoratore, licenziato per giusta causa, aveva visto confermato il recesso con sentenza del Tribunale di Roma resa all’esito del giudizio di opposizione di cui all’art. 1, comma 51, legge n. 92/2012. Avendo la decisione formato giudicato, aveva proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c., deducendo che la pronuncia fosse effetto di artifici e raggiri della società, consistenti nella rappresentazione non veritiera della vicenda tecnica e nella mancata produzione del verbale ministeriale dal valore decisivo. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma avevano escluso la ricorrenza dei presupposti della revocazione, ritenendo insussistente tanto il dolo revocatorio quanto la forza maggiore o il fatto altrui rispetto alla mancata produzione documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione non esamina il merito delle cinque censure proposte dal lavoratore, incentrate sulla violazione degli artt. 395, n. 1, c.p.c., 2699 e 2700 c.c., art. 25 d.lgs. n. 208/2021, art. 2119 c.c. e art. 2697 c.c., e accoglie l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla società. La questione dirimente riguarda l’individuazione del regime dei termini di impugnazione avverso la sentenza che decide sulla revocazione di una pronuncia emessa nel rito cd. Fornero. Il Collegio afferma il principio per cui la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione eredita il regime impugnatorio della sentenza revocanda, in virtù dell’art. 403 c.p.c., il cui riferimento temporale “originariamente” àncora il regime non solo allo strumento processuale proponibile, ma anche ai termini per la sua proposizione.
Nel caso di specie, la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione era originariamente impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012. Si tratta di una previsione speciale derogatoria rispetto al regime generale dell’art. 325 c.p.c. La Corte chiarisce che l’autonomia formale del giudizio di revocazione non comporta l’estrazione del procedimento dalle regole che governano la materia sottostante, poiché la natura del rito di provenienza attrae a sé l’intero microsistema processuale generato dalla decisione originaria, come già affermato da Cass. n. 21627/2019 e Cass. n. 4537/1992.
La Corte precisa altresì che la durata quantitativa del termine – 60 giorni – corrisponde a quella ordinaria, ma le modalità di attivazione del dies a quo risentono della specialità del rito accelerato. La comunicazione del testo integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC è idonea a far scattare la decorrenza del termine breve, parificando l’effetto della comunicazione d’ufficio a quello della notificazione di parte, in conformità con Cass. n. 29622/2019 e Cass. n. 134/2019.
Poiché la cancelleria aveva comunicato la sentenza in data 21/07/2025 e il ricorso era stato notificato solo il 23/09/2025, oltre la scadenza del termine, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. La tesi del ricorrente, volta a isolare la sentenza di revocazione dal suo alveo processuale d’origine, si pone in contrasto con la ratio acceleratoria del rito speciale e con il dettato dell’art. 403 c.p.c. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per l’istanza manifestamente infondata.
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Nota della Redazione
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