Rendita ai superstiti INAIL: serve il nesso causale tra malattia professionale e morte, la critica alla CTU è dissenso diagnostico (Cass. civ. n. 27445/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27445/2025, pubblicata il 14 ottobre 2025, R.G. n. 29765/2021, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Attilio Franco Orio. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall’eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte.
Il fatto
L’erede di un ex minatore addetto all’estrazione dello zolfo, affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva riconosciuta come malattia professionale, chiedeva la rendita a superstite (art. 85 T.U. n. 1124/65) per il decesso del coniuge. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Palermo, sulla base della CTU di secondo grado, riformava e respingeva, escludendo il nesso causale tra la tecnopatia e la morte, sopravvenuta per un’insufficienza respiratoria acuta di non univoca derivazione. L’erede ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. La rendita ai superstiti spetta iure proprio e presuppone l’accertamento del nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte: l’evento letale si considera derivato dalla malattia professionale non solo quando questa ne sia stata causa diretta, ma anche quando la malattia sopravvenuta, pur non ricollegandosi eziopatogeneticamente alla tecnopatia, ne sia stata influenzata nell’esito letale. Tale accertamento è però un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e adeguata. Nel caso concreto la Corte di merito ha condiviso la CTU che, valorizzando una cesura temporale e causale – il silenzio clinico di due anni, l’età molto avanzata, l’abitudine al fumo, la natura acuta e non univoca dell’insufficienza respiratoria –, ha escluso il nesso. Le censure dell’erede si traducono in un inammissibile dissenso diagnostico e non deducono l’omesso esame di un fatto storico decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), ma criticano argomentazioni, mirando in sostanza a una rivalutazione del merito.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; dispone l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Implicazioni pratiche
La rendita ai superstiti da malattia professionale non è un automatismo per gli eredi del titolare della rendita goduta in vita: occorre provare il nesso causale tra la tecnopatia e la morte, anche solo come concausa che ne abbia accelerato l’esito letale. Sul piano processuale, contestare in cassazione le conclusioni della CTU è possibile solo denunciando una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o un’illogicità manifesta, non un diverso apprezzamento diagnostico: il dissenso diagnostico è inammissibile, così come la censura di motivazione insufficiente, ammessa solo nella forma dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Per la difesa dei superstiti è decisivo costruire, già nel merito, una consulenza che colmi i vuoti documentali (esami strumentali, piani terapeutici) da cui desumere la continuità tra la tecnopatia e l’evento letale.