L’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo le ipotesi tipizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10870 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico, ricognitivo degli elementi della cartella di pagamento, che non contiene alcuna pretesa impositiva. L’impugnazione è, pertanto, inammissibile allorché sia volta direttamente contro l’estratto medesimo per contestare crediti già trasfusi in un ruolo o in una cartella precedentemente notificati e non impugnati, ovvero per far valere l’invalidità della notificazione di atti della riscossione. La disciplina di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/73 — che consente la diretta impugnazione della cartella soltanto nelle tre ipotesi tipizzate di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo — si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sulla condizione dell’azione, che ha natura dinamica e va valutata fino al momento della decisione. La norma riguarda anche i crediti previdenziali e assistenziali, nonché le sanzioni amministrative di natura contributiva.
Il Fatto
La società, a seguito di un controllo informale presso gli sportelli dell’agente della riscossione, veniva a conoscenza dell’esistenza di pretese creditorie degli enti previdenziali, di cui ignorava la precedente notificazione delle cartelle di pagamento. Proponeva, quindi, opposizione avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle, lamentando l’intervenuta prescrizione dei crediti.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo la prescrizione solo per i crediti di più remota datazione. La Corte d’appello, adita dalla società, dichiarava invece l’impugnazione dell’estratto di ruolo inammissibile, richiamando il novellato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/73 e la sua applicabilità ai processi pendenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, in quanto connessi, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. Il primo motivo contestava l’applicabilità della norma ai crediti contributivi e previdenziali; il secondo denunciava un errore di sussunzione nell’ipotesi di inesistenza della notifica; il terzo prospettava una diversità di interesse ad agire rispetto al giudizio tributario. Tutte le censure sono state risolte alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.
La Suprema Corte ha ricordato che il legislatore, con l’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile. L’accesso alla tutela immediata è consentito solo nelle tre ipotesi tassative in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Quanto all’applicabilità ai giudizi pendenti, le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno precisato che la sopravvenuta disciplina incide sulla pronuncia della sentenza ancora da compiere e non già sugli effetti dell’impugnazione. L’interesse ad agire, avendo natura dinamica, può assumere una diversa configurazione per volontà del legislatore fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, non essendo stata allegata alcuna delle tre ipotesi di impugnazione diretta, mancava ab origine l’interesse all’opposizione proposta avverso l’estratto di ruolo. La Corte ha altresì rilevato che la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata comporta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come statuito dalle Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023. La società è stata, pertanto, condannata al pagamento di una somma in favore degli enti resistenti e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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