Divieto di espatrio e consegna passaporto per espiazione pena (TAR Lazio n. 6203 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del passaporto e il contestuale ordine di consegna del documento, adottati ai sensi dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967 nei confronti di chi debba espiare una pena detentiva, sono legittimi anche quando l’esecuzione della pena sia temporaneamente sospesa in pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di una misura alternativa. La pendenza dell’istanza non estingue la pena e non fa venir meno il presupposto normativo del provvedimento restrittivo. Tale disciplina non contrasta con l’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE, atteso che la direttiva lascia impregiudicata la potestà degli Stati membri di imporre restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Le valutazioni amministrative sottese a tali provvedimenti sono connotate da discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della credibilità logica.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza passata in giudicato, aveva presentato istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, in attesa della fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Nelle more, il Questore di Roma aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di espatrio, con l’ordine di immediata consegna del passaporto e di ogni altro documento equipollente ai fini dell’uscita dal territorio nazionale.

Avverso tale provvedimento e avverso il successivo decreto di rigetto del ricorso gerarchico, il ricorrente aveva adito il TAR Lazio, deducendo plurimi motivi di violazione della normativa nazionale, della CEDU, del trattato di Schengen e delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., confermando le argomentazioni già espresse in sede cautelare dall’ordinanza n. 1806 del 2023.

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato, assunto ai sensi dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, è preordinato all’esecuzione della condanna penale, avendo lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all’esecuzione della pena recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano. Si tratta di un provvedimento a carattere vincolato, come già precisato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Milano, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1705).

Quanto al dedotto contrasto con il diritto europeo, i giudici hanno ricordato che l’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE lascia impregiudicata la potestà degli Stati membri di imporre, in presenza di adeguate ragioni, restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini. Gli artt. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 1185/1967 e 2 del D.P.R. n. 649 del 1974 sono stati già ritenuti compatibili con la normativa unionale, in quanto sostanziano motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, 23 luglio 2014, n. 8015).

Il Collegio ha precisato che i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato, proprio perché pregiudicati e come tali ontologicamente pericolosi, devono espiare la pena nel relativo paese e non circolare liberamente. La norma non è volta a punire ulteriormente il condannato, ma a garantire l’effettività dell’esecuzione della pena, come confermano i precedenti citati (Cass. civ., sez. I, n. 12640/2011; Cons. Stato, sez. III, n. 3348/2012 e n. 3532/2015).

Il provvedimento si inserisce in un quadro di doverosa valutazione della pericolosità sociale, connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo unicamente in punto di credibilità logica, ritenuta sussistente nella fattispecie. Le spese di lite sono state compensate, considerate le modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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