Accesso agli atti e segreto difensivo nei verbali del CVS (TAR Puglia n. 150 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le aziende sanitarie non sono tenute a consentire l’accesso documentale ai documenti o alle porzioni di essi che contengano valutazioni di carattere difensivo, ossia valutazioni strategiche rese al fine di saggiare la forza delle argomentazioni spendibili in giudizio o in una trattativa transattiva. Tale esclusione opera anche in assenza di una lite in atto, atteso che la transazione copre anche la lite potenziale. Con specifico riferimento ai verbali della Commissione Valutazione Sinistri, gli atti del CVS e le propedeutiche perizie medico-legali si inseriscono in un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: sono pertanto ostensibili le parti aventi funzione ricognitiva della dinamica degli eventi o valutativa dei profili medico-legali, mentre sono sottratte all’ostensione le valutazioni di ordine strategico-difensivo.
Il Fatto
La ricorrente, ritenendo imputabile a colpa medica il decesso del proprio congiunto, inviava all’Azienda Sanitaria Locale una lettera di diffida e messa in mora con richiesta risarcitoria. La compagnia assicurativa dell’ASL comunicava il rigetto della richiesta, escludendo il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso.
La ricorrente formulava quindi istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, chiedendo copia del fascicolo completo e, in particolare, dei verbali della Commissione Valutazione Sinistri e delle perizie medico-legali. L’ASL riscontrava trasmettendo solo il verbale del CVS, con la parte finale oscurata. Avverso tale ostensione parziale la ricorrente proponeva ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., avendo l’ASL trasmesso, dopo l’introduzione del giudizio, un ulteriore documento non allegato al primo riscontro.
Quanto alla parte residua, il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui, nelle vicende suscettibili di ingenerare controversie risarcitorie, le aziende sanitarie non sono tenute a trasmettere i documenti o le porzioni direttamente afferenti a valutazioni di carattere difensivo. Il criterio discriminante è tra gli atti che ricostruiscono il fatto storico — sempre ostensibili — e quelli che contengono valutazioni connesse al diritto di difesa, sottratti all’accesso perché funzionali a tale diritto, anche in relazione a una lite solo potenziale.
Con specifico riferimento ai verbali del CVS, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tali atti, unitamente alle perizie medico-legali, si inseriscono in un procedimento volto alla soluzione compositiva della potenziale controversia: essi possono contenere valutazioni strategico-difensive ulteriori rispetto a quelle strettamente ricognitive o valutative, e in tal caso sono sottratti al regime ostensivo.
Nel caso di specie, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato che la porzione oscurata attiene alla parte motivazionale aziendale, ossia alle valutazioni dell’ASL sulla vicenda. Il Collegio ha ritenuto tale affermazione veritiera, considerato che i passaggi oscurati sono collocati nella parte finale del verbale, successivamente alla ricostruzione dei fatti e alle conclusioni.
È stata infine rigettata la richiesta di ostensione di ulteriori documenti, per la mancata dimostrazione della loro esistenza: l’ASL ha dichiarato di aver inviato tutti i documenti ostensibili e la ricorrente non ha indicato, né con l’istanza né con il ricorso, specifici atti ulteriori. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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