Il versamento della quota ridotta determina cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 6195 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore all’udienza determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché le linee guida del 6.10.2022 e gli atti connessi, ivi inclusi l’accordo del 7.11.2019 e il d.m. 15.6.2012 sui modelli di rilevazione economica CE e SP. Il ricorso era volto all’annullamento dei provvedimenti impositivi del ripiano del superamento del tetto di spesa.
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, introducendo una disciplina agevolativa che consentiva alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il difensore della società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista. Il Collegio ha preso atto della circostanza, rilevando che tale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni.
La norma, nel disciplinare gli effetti del versamento della quota ridotta, stabilisce che decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., disponendo la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi. La pronuncia si inserisce nel quadro delle numerose controversie riguardanti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, risolte dal legislatore attraverso lo strumento della transazione agevolata che ha determinato l’estinzione delle obbligazioni e la definizione dei relativi contenziosi.
Nota della Redazione
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