Insanabile il terzo condono per nuovo volume in area paesaggistica (TAR Sicilia n. 506 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria quando comportino la creazione di nuovi volumi o superfici, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003. In tali aree sono condonabili soltanto gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla legge n. 326/2003. Il diniego opposto dal Comune costituisce atto integralmente vincolato. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione contra ius, né il ritardo dell’amministrazione può incidere sull’esito del procedimento, restando irrilevanti i vizi procedimentali in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio, presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003 per la sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo con locali accessori. La parte espone di essere subentrata nella titolarità della domanda a seguito di compravendita, di aver versato integralmente oblazione e oneri concessori e di aver depositato la documentazione tecnica richiesta. Parallelamente era stata attivata la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza.
L’iter resta a lungo in stasi. Solo nel 2024 il Comune avvia il procedimento di diniego, fondato sull’insanabilità delle opere ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare regionale n. 2/2022. La ricorrente deduce l’insussistenza del vincolo paesaggistico, la lesione del proprio affidamento e il ritardo imputabile alla Soprintendenza e al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione centrale nella qualificazione dell’area e nella disciplina applicabile. Il provvedimento impugnato e le comunicazioni presupposte affermano che l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, giusto D.P.R.S. n. 548 dell’11.04.1968, efficace dal 07.04.1965. A fronte di tale indicazione, fondata su un atto normativo specifico, la ricorrente contrappone una generica affermazione di ricadenza in zona agricola “E”, senza offrire elementi probatori idonei a smentire il vincolo.
La distinzione tra classificazione urbanistica e vincolo paesaggistico non giova alla tesi di parte: nulla esclude che un’area agricola sia anche gravata da un vincolo paesaggistico. Accertata la preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione dell’abuso, il diniego si palesa atto dovuto e vincolato. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento di Sezione, secondo cui il provvedimento risulta interamente vincolato quando venga in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi.
Nei provvedimenti vincolati non è richiesta alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo. Non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato rende inoltre superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali.
L’istanza riguarda la realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione con adiacenti locali accessori, abuso rientrante nella tipologia 1 dell’allegato 1 alla legge n. 326/2003 e comportante nuova superficie e volumetria. Ne consegue l’insanabilità assoluta dell’opera. Il Collegio richiama il principio di resistenza del provvedimento plurimotivato: la validità di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base dell’atto è sufficiente a sorreggerne il contenuto.
Il rigetto del primo motivo travolge le ulteriori censure. La natura vincolata del provvedimento finale rende irrilevanti i vizi procedimentali, quali il ritardo nell’adozione dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: anche in caso di maggiore solerzia l’esito non sarebbe stato diverso. Non può formarsi silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza quando la domanda ha ad oggetto opere non sanabili, restando il diniego atto necessitato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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