Omessa istruttoria aree preferenziali e annullamento silenzio assenso impianti telefonia (TAR Lazio n. 6198 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione regolamentare comunale che individua aree preferenziali per l’installazione di impianti di telefonia mobile impone all’amministrazione lo svolgimento di una preventiva attività istruttoria sulla localizzazione dell’impianto, che non può ridursi a un mero carteggio tra le parti, privo di puntuali e analitiche verifiche. Le esigenze di semplificazione del d.lgs. n. 259/2003 non obliterano integralmente il potere del Comune di gestione del territorio, che, ove esercitato con l’emanazione di un regolamento, non può essere successivamente denegato in sede di applicazione. L’eventuale natura preferenziale dell’area prescelta va verificata in sede procedimentale, nella comparazione con le eventuali ulteriori possibilità allocative, e non può essere accertata postumo dall’amministrazione o dal giudice. L’annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare che prevede divieti distanziali da siti sensibili produce effetti caducatori diretti, senza necessità di un successivo provvedimento abrogativo dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società di telecomunicazioni presentava al Comune istanza per la realizzazione di una stazione radio base in area privata destinata dal piano regolatore a verde pubblico e servizi pubblici. Il gestore aveva in precedenza richiesto all’amministrazione la disponibilità di aree preferenziali, senza ricevere riscontro. Il Comune invitava la società ad asseverare l’inesistenza di aree preferenziali, ma il gestore dichiarava di non esserne a conoscenza e riteneva non dovuta la dichiarazione. Dopo l’acquisizione del parere ambientale, della valutazione ambientale preliminare e dell’autorizzazione sismica, la società autocertificava la formazione del titolo per silenzio assenso e iniziava i lavori.

La ricorrente, proprietaria di un immobile vicino all’impianto, impugnava gli atti del procedimento deducendo cinque motivi, tra cui l’omessa istruttoria sulle aree preferenziali, la violazione delle distanze da un istituto scolastico, il contrasto con il codice della strada, l’omessa conferenza di servizi e la violazione del principio di precauzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo motivo, ravvisando l’illegittimità del titolo formatosi per silentium per violazione dell’art. 3 del regolamento comunale, che impone ai gestori di privilegiare aree preferenziali. La sequenza procedimentale – richiesta di area preferenziale non evasa, individuazione autonoma dell’area privata, invito comunale ad asseverare, risposta del gestore che nega la doverosità della dichiarazione e infine autocertificazione del silenzio assenso – rivela l’omissione di una preventiva istruttoria specifica sulla sussistenza di aree alternative. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5301/2025 e TAR Lazio, Sez. V Quater n. 10003/2025, il Tribunale ha precisato che tale istruttoria non può ridursi a un carteggio privo di verifiche analitiche, né le ragioni di semplificazione possono comprimere il potere comunale di gestione del territorio. La deduzione del gestore circa la natura preferenziale dell’area non è stata valutata favorevolmente, trattandosi di verifica demandata alla sede procedimentale in comparazione con altre possibilità allocative; parimenti irrilevante è la relazione postuma dell’amministrazione, inidonea a sanare il difetto istruttorio.

Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 4 del regolamento comunale, che imponeva il divieto di installazione a distanza inferiore a 100 metri dai siti sensibili, è stato annullato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 206 del 2021, quale divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la diffusione della rete. La conseguente domanda di annullamento del provvedimento di abrogazione è stata dichiarata infondata trattandosi di atto inesistente, essendo gli effetti caducatori ricollegati direttamente alla sentenza.

Il terzo motivo è stato rigettato per il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla collocazione della strada fuori dal centro abitato, presupposto dell’applicabilità della disciplina sulle distanze invocata. Il quarto motivo è infondato perché tutti gli atti endoprocedimentali sono stati rilasciati dalle amministrazioni competenti e il vizio procedimentale, se pure sussistente, non avrebbe inciso sull’esito del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il quinto motivo è stato respinto poiché la ricorrente non ha contestato il superamento dei limiti di esposizione del D.P.C.M. 8 luglio 2003 né ha dedotto errori od omissioni nella documentazione tecnica.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’autorizzazione tacita e condanna in solido delle parti resistenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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