Improcedibilità per carenza di interesse dopo pagamento quota ex art. 7 (TAR Lazio n. 6192 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., costituisce l’esito del giudizio allorché il difensore della parte ricorrente dichiari, in udienza, di aver provveduto al versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ex art. 7 del D.L. n. 95/2025. Il versamento integrale di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i citati provvedimenti. In tale evenienza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida propedeutiche, nonché all’Accordo Stato-Regioni del 2019.
La società ha contestato la legittimità dei provvedimenti impositivi del contributo di ripiano, chiedendone l’annullamento. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome e la Regione Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista. Tale disposizione normativa, nel testo richiamato dal Collegio, stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, relativi agli anni 2015-2018, si intendono assolti con il versamento della quota ridotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La norma precisa altresì che l’integrale versamento dell’importo dovuto a titolo di quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi pendenti, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha pertanto preso atto della dichiarazione del difensore, ritenendo che non restasse altra possibilità che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e della normativa speciale di definizione agevolata delle controversie.
Da ultimo, il TAR ha riconosciuto la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, considerata la natura della fattispecie e l’intervento normativo sopravvenuto che ha inciso sulla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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