Il sequestro penale non paralizza l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio (TAR Calabria n. 48 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un procedimento penale per il medesimo abuso edilizio non paralizza né condiziona il potere dell’amministrazione comunale di ordinare la demolizione delle opere abusive, operando il potere sanzionatorio penale e quello amministrativo su ambiti e interessi differenti. Accertato l’abuso, il procedimento sanzionatorio ha natura necessitata e contenuto doveroso, con esclusione di ogni margine di discrezionalità in capo all’ente locale. La sussistenza di un sequestro preventivo disposto dal giudice penale non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, ma comporta esclusivamente il differimento del termine per provvedere al momento in cui il bene sia tornato nella disponibilità del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile dell’U.T.C. del Comune di Scilla, sulla base di una relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo congiunto con personale della Stazione Carabinieri Forestali, ha ingiunto la demolizione di una veranda/tettoia di 25 metri di lunghezza sostenuta da 18 pilastri, oltre muri e pannelli laterali, realizzata su area intestata anche a terzi e al Comune stesso.
Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento poiché le opere sarebbero assoggettate a sequestro preventivo disposto dal G.I.P. nell’ambito di un procedimento penale ancora pendente in fase istruttoria, con conseguente indisponibilità materiale dell’edificato e impossibilità di esecuzione dell’iniziativa demolitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla distinzione tra i due poteri sanzionatori. Il procedimento penale e quello amministrativo operano su ambiti differenti e nella cura di interessi distinti: la pendenza delle indagini, e la stessa mancanza di una pronuncia di condanna, non impediscono all’ente locale di esercitare il proprio autonomo potere di repressione dell’abuso edilizio accertato.
Sul piano sostanziale il giudice amministrativo sottolinea che, una volta accertato l’abuso, il procedimento sanzionatorio ha natura necessitata e contenuto doveroso: non residua in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità, né una valutazione di opportunità che possa essere subordinata all’esito del processo penale.
Quanto al sequestro preventivo, il Collegio esclude che esso incida sulla legittimità dell’ordinanza, potendo al più riverberarsi sulle modalità di esecuzione. Diversamente opinando, la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze estranee al dominio dell’amministrazione istituzionalmente preposta.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa prevalente — Cons. Stato, V, n. 8720 del 2024, VI, n. 638 del 2024, VII, n. 4978 del 2025, n. 4003 del 2025 e n. 5504 del 2024, nonché TAR Reggio Calabria n. 509 del 2023 — la sentenza afferma che il contemperamento con le esigenze della difesa penale si realizza ritenendo che il termine assegnato per la demolizione non decorra finché l’immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dall’iniziativa della parte o della magistratura inquirente ai fini del dissequestro.
Il sequestro configura dunque, per il privato, solo una provvisoria impossibilità di dare esecuzione al provvedimento repressivo, che sarà differita al momento in cui il bene tornerà nella sua disponibilità. Il ricorso è pertanto rigettato; la mancata costituzione del Comune esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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