Spese di lite ridotte per serialità: illegittima la liquidazione sotto i parametri (Cons. Stato n. 6367 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite il giudice conserva ampia discrezionalità e può anche disporne la compensazione, ma quando liquida la condanna deve confrontarsi con i parametri recati dal D.M. n. 55/2014. Abrogato dalla legge n. 27/2012 il sistema delle tariffe professionali, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali vanno però assunti come criterio di riferimento, salvo motivato scostamento. Ove lo scostamento sia apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti, restando unico limite di legge l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La sola serialità del contenzioso non giustifica una riduzione immotivata, tanto meno una compensazione, perché finisce con il pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso riconoscendo alla parte il diritto in contestazione, con condanna dell’Amministrazione e liquidazione delle spese di lite in misura ridotta, giustificata dal carattere seriale della controversia.

La parte appellante, a mezzo del difensore che si era dichiarato antistatario, ha impugnato la sentenza limitatamente al governo delle spese, dolendosi di una somma considerata solo simbolica e inferiore ai minimi tariffari, in violazione dell’inderogabilità dei minimi fissati dai decreti ministeriali succedutisi nel tempo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai propri precedenti in fattispecie sovrapponibili per ricordare che il giudice amministrativo dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e può riconoscere i giusti motivi per compensarle o per escludere la compensazione, valutando tutte le circostanze del caso concreto.

Quando però si addiviene alla condanna, l’art. 4 e l’art. 5 del D.M. n. 55/2014 impongono di tener conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza e della difficoltà dell’affare, dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni trattate, assumendo i valori medi delle tabelle, aumentabili o diminuibili fino al cinquanta per cento.

Sul piano sistematico, la Corte osserva che l’abrogazione delle tariffe professionali ha fatto venir meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi: i parametri ministeriali conservano valore di riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente. Lo scostamento deve essere esplicitato con l’indicazione dei criteri, restando fermo il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta le liquidazioni simboliche.

Da qui la risposta ai precedenti invocati dall’appellante: le previsioni dei decreti ministeriali vanno lette in senso conforme alle superiori previsioni di legge ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre quanto consentito dalla fonte primaria.

Ciò non vale, però, a salvare la liquidazione impugnata. Il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre la somma in ragione della serialità, senza spiegare le ragioni della quantificazione. Una simile misura, manifestamente inferiore a quella necessaria a garantire un concreto ristoro, incide sul principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. La serialità, del resto, non giustifica la compensazione e semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che continui a negare ragioni già riconosciute, in contrasto con la leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

L’appello è pertanto accolto in parte: in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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