Revoca licenza porto di fucile annullata per carente valutazione dell’affidabilità (TAR Lazio n. 5440 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, il giudizio prognostico di affidabilità della persona nel buon uso delle armi deve fondarsi su una valutazione concreta e complessiva della personalità del soggetto, non essendo sufficiente la mera esistenza di un episodio isolato riconducibile a dissidi familiari, in assenza di ulteriori elementi oggettivi di pericolosità. La revoca del titolo di polizia richiede una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione, anche con riferimento alla condotta pregressa del detentore, alla durata del possesso e all’assenza di precedenti episodi. L’archiviazione del procedimento penale, ancorché disposta per remissione della querela, costituisce dato che l’Amministrazione deve considerare, ma non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento di revoca, che conserva autonomia rispetto all’esito del giudizio penale.
Il Fatto
Il ricorrente, detentore di licenza di porto di fucile per uso venatorio, vedeva disposto il ritiro cautelare delle armi il 28/3/2023, a seguito della denuncia-querela presentata dalla sorella per minacce avvenute in un momento di particolare dolore familiare, presso la camera ardente della madre deceduta il giorno precedente. Il Pubblico Ministero richiedeva l’archiviazione il 9/6/2023, ma la Questura di Roma avviava il procedimento per l’adozione di provvedimenti inibitori, culminato nel decreto di revoca del 2/10/2023, confermato dal Prefetto con decreto del 1/12/2023, che rigettava il ricorso gerarchico. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione della normativa TULPS.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti della censura di difetto di istruttoria e motivazione, pur smentendo la tesi del ricorrente secondo cui la Questura non avrebbe considerato l’archiviazione del procedimento penale. La Corte ha rilevato che, alla data di adozione del decreto prefettizio, la richiesta di archiviazione era ancora in corso e che l’archiviazione stessa, disposta il 7.12.2023, era motivata esclusivamente dalla remissione della querela da parte della sorella.
Ad avviso del Collegio, l’episodio contestato, singolo e riconducibile a dissidi familiari per questioni successorie ed economiche, non poteva incidere in via definitiva sul giudizio di affidabilità della persona nel buon uso delle armi. La disputa familiare risultava risolta tra le parti con un accordo e la sorella, oltre ad aver rimesso la querela, aveva dichiarato di non opporsi alla restituzione delle armi al fratello. Inoltre, non era stato accertato che le minacce fossero effettivamente rivolte alla sorella e non risultavano altri indizi o elementi oggettivi a sostegno del giudizio negativo formulato dagli uffici.
La motivazione degli atti impugnati è stata ritenuta inadeguata, in quanto l’Amministrazione non aveva operato alcuna valutazione sulla personalità del ricorrente, sul fatto che deteneva armi e titolo da circa cinquant’anni senza che fosse stato registrato alcun altro episodio che potesse far dubitare della sua affidabilità, né sulla sua condotta nel tempo, che lo aveva portato al conseguimento dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica. La Corte ha precisato che il provvedimento di revoca conserva autonomia rispetto all’esito del procedimento penale, ma richiede una ponderazione completa e concreta di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio prognostico.
In definitiva, il ricorso è stato accolto, salve le future valutazioni dell’Amministrazione, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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