Foglio di via, un solo episodio pluri-comportamentale basta per la pericolosità (TAR Calabria n. 656 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ritorno nel comune di residenza, adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, può fondarsi anche su un unico episodio, purché questo si componga di una pluralità di condotte aggressive e socialmente pericolose. Il giudizio di pericolosità sociale richiede la valutazione congiunta del profilo soggettivo della dedizione a reati e di quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte. La motivazione del provvedimento è adeguata quando si basa su un verbale di polizia non contestato, che descrive minaccia, fuga, resistenza attiva reiterata e danneggiamento di mezzo di servizio. L’omessa considerazione degli interessi lavorativi nel comune non inficia la legittimità dell’atto, ove non rappresentati prima del ricorso e risultando comunque esperibile la richiesta di deroga.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via del 23 dicembre 2024, con cui il Questore di Catanzaro gli ha imposto il divieto di ritorno nel comune di residenza per quattro anni, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava su un episodio del 2 novembre 2024, nell’ambito del quale il ricorrente, durante un intervento di polizia volto a sedare un alterco tra più persone, ha aggredito con calci e pugni il personale del Commissariato e ha danneggiato l’autovettura di servizio. Da tale condotta l’Amministrazione ha desunto la riconducibilità del ricorrente alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la pericolosità non poteva desumersi da un solo episodio e che il provvedimento aveva erroneamente escluso i suoi interessi lavorativi nel comune, dove svolgeva attività presso una ditta locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 individua i destinatari delle misure di prevenzione, mentre l’art. 2 ne subordina l’applicazione alla condizione che i soggetti siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza. Il potere del Questore, sul piano istruttorio e motivazionale, si fonda su due profili: quello soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva delle condotte nei confronti dei beni tutelati.

La misura, osserva il Tribunale, è fortemente caratterizzata in termini penalistici. Entrambi i profili devono essere ricostruiti attingendo al vissuto criminale del soggetto, nei suoi risvolti pregressi e prognostici, e analizzando il potenziale offensivo delle condotte alle quali egli risulti dedito, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3782 del 2018.

Nel caso concreto, il provvedimento si fonda su un singolo episodio, ma pluri-comportamentale. Dal verbale di polizia, non contestato, emerge che il ricorrente, prima delle condotte contestate, era già soggetto attivo di un litigio, impugnando una bottiglia con cui mimava di colpire un altro soggetto, e che, avvedutosi degli agenti, si dava alla fuga. Durante l’inseguimento consegnava a un altro soggetto una bustina contenente involucri. Una volta raggiunto, iniziava a scalciare e ad agitarsi, rendendo necessario l’ammanettamento, e opponeva ulteriore resistenza attiva alla conduzione in Questura, infrangendo infine il vetro posteriore e danneggiando la portiera della volante.

Da tali condotte, per il Tribunale, emerge chiaramente la pericolosità sociale del ricorrente, che in un unico episodio ha posto in essere plurime condotte pericolose: minaccia di violenza, fuga, resistenza attiva reiterata e danneggiamento del mezzo di servizio. Il giudizio di pericolosità risulta pertanto compiuto in maniera adeguata e sufficientemente motivata, e la circostanza che il provvedimento si fondi su un solo evento non ne inficia la legittimità, data la sua particolare gravità e significatività.

Quanto agli interessi lavorativi, il Collegio rileva che tale circostanza non era stata rappresentata dal ricorrente prima del ricorso e che l’adozione del provvedimento non esclude la possibilità di presentare una motivata richiesta autorizzatoria in deroga per prestare l’attività lavorativa allegata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie e dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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