Necessaria dimostrazione dell’irreparabilità del pregiudizio per la tutela cautelare avverso il parere PAI (TAR Puglia n. 9 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. è necessario che ricorra il presupposto del periculum in mora, ovvero il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio. Il pregiudizio di natura meramente economica, non adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, difetta dell’attributo dell’irreparabilità e non può pertanto fondare l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione. L’accertamento del difetto del requisito del periculum in mora rende assorbita ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il parere sfavorevole reso dal Comune di Martina Franca, che aveva negato la compatibilità al PAI ex art. 4 L.R. Puglia n. 19/2013, nell’ambito di una pratica di SCIA. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo la fondatezza delle proprie ragioni, e hanno contestualmente avanzato istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del parere impugnato, ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto scrutinato la sussistenza del requisito del periculum in mora, rilevando come il pregiudizio prospettato dai ricorrenti non appaia assistito dai requisiti di legge. Ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non risulti anzitutto assistito dal presupposto del periculum in mora, atteso che il pregiudizio dedotto, oltre a non trovare adeguato riscontro nella documentazione prodotta, afferisce a un nocumento di tipo economico.
La natura economica del pregiudizio è stata ritenuta decisiva: difettando dell’attributo della irreparabilità, richiesto espressamente dall’art. 55 c.p.a., la domanda cautelare non può essere accolta. Il Collegio ha quindi valorizzato il dato testuale della norma processuale, che non ammette la sospensione per la semplice prospettazione di un danno risarcibile per equivalente.
In ragione del ravvisato difetto del primo requisito, il Tribunale ha dichiarato assorbita ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza del fumus boni iuris, non essendo necessario accertare la fondatezza delle doglianze quando manchi comunque il pericolo di pregiudizio irreparabile.
La circostanza che il parere impugnato si inserisca in un procedimento amministrativo non ha modificato la conclusione, essendo stata applicata la regola generale in tema di tutela cautelare. Il Collegio ha rigettato l’istanza, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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