Annullato diniego ANVUR classe A per motivazione carente: verifica istruttoria necessaria (TAR Lazio n. 5240 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi impone all’Amministrazione di esternare le ragioni della propria determinazione in modo che sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Il provvedimento di diniego deve trovare univoca conferma nell’istruttoria procedimentale. Il riconoscimento della classe A di una rivista scientifica richiede requisiti ulteriori e più stringenti rispetto al riconoscimento della mera scientificità dei contributi, non ravvisandosi contraddittorietà tra i due giudizi. La motivazione che non consente di comprendere le ragioni del rigetto, risultando smentita dagli atti istruttori o affetta da contraddittorietà intrinseca, è affetta da difetto di motivazione e determina l’annullamento del provvedimento con obbligo di riedizione del potere.

Il Fatto

Il direttore di una rivista scientifica presentava istanza all’ANVUR per ottenere il riconoscimento della scientificità e della classe A per i settori concorsuali 11/D1 e 11/D2. L’Agenzia invitava l’istante a presentare osservazioni in ordine al preavviso di rigetto e, all’esito, con delibera del Consiglio Direttivo, riconosceva la scientificità dei contributi ma negava la classe A sul presupposto che gli autori si ripetessero con frequenza e appartenessero alle medesime istituzioni, nonché per la frequente coincidenza tra autori e membri del comitato editoriale.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà della motivazione e lo sviamento, sostenendo che le valutazioni ANVUR fossero smentite dai dati procedimentali. Il giudice di prime cure, con ordinanza, sollecitava la fissazione dell’udienza di merito, ritenendo le esigenze di tutela del ricorrente adeguatamente soddisfatte da una sollecita decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza, rilevando che il ricorrente aveva prodotto una delibera del consiglio direttivo della rivista che gli conferiva ogni potere di rappresentanza, antecedente all’introduzione del giudizio. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, non avendo tale amministrazione adottato alcun provvedimento nella vicenda, con conseguente applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, la Corte ha escluso la contraddittorietà tra il riconoscimento della scientificità dei contributi e il mancato riconoscimento della classe A, poiché l’art. 17 del Regolamento ANVUR distingue i due giudizi: per la classe A sono richiesti requisiti ulteriori e più stringenti, quali l’utilizzo rigoroso degli strumenti metodologici, la profondità dell’analisi critica e la diffusione nella comunità scientifica di riferimento.

Tuttavia, i motivi concernenti il difetto di motivazione sono risultati fondati. La determinazione negativa non trovava conferma nell’istruttoria: il ricorrente aveva dimostrato che gli autori erano 335 (di cui 305 internazionali) e che la percentuale di pubblicazioni di membri dell’Editorial Board era solo del 6,2%, dati non contestati dall’Amministrazione. Il provvedimento era inoltre affetto da contraddittorietà intrinseca, avendo l’ANVUR riconosciuto contributi di studiosi provenienti da diversi Paesi, per poi negare il pluralismo affermando la ripetitività degli autori.

Alla luce di tali elementi, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati nei sensi indicati in motivazione, disponendo l’obbligo di riedizione del potere da parte dell’Amministrazione alla luce del vincolo conformativo derivante dalla decisione, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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