Sanatoria edilizia annullata per difetto istruttorio nella qualificazione di “camera urbana” (TAR Basilicata n. 218 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formale qualificazione dell’istanza di sanatoria edilizia operata dall’interessato, ai sensi dell’art. 36 ovvero dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, vincola l’Amministrazione, la quale non è tenuta a riqualificarla d’ufficio, atteso che le due fattispecie si fondano su presupposti sostanziali e su differenti schemi decisori. Il diniego di permesso in sanatoria non può fondarsi sul mero richiamo alla contrarietà dell’intervento a una previsione urbanistica che definisca le opere consentite, ma deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e motivazione che circostanzi la riconducibilità del manufatto alla tipologia normativa e la concreta difformità di ciascun intervento rispetto al parametro regolamentare. La qualificazione urbanistica di un’area quale “camera urbana” è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’ingiustizia e del travisamento fattuale.
Il Fatto
Una società, nella qualità di conduttrice di un immobile con area pertinenziale, aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in difformità da un’autorizzazione edilizia del 2003 e da una S.C.I.A. del 2021. Il Comune aveva respinto l’istanza, ritenendo l’intervento non conforme alla disciplina urbanistica vigente, in quanto ricadente in una “camera urbana” ai sensi dell’art. 17 delle N.T.A., per la quale sono ammessi solo interventi di risanamento conservativo. La società aveva pertanto impugnato il diniego, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della qualificazione del manufatto e l’insufficienza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la società assumeva che il provvedimento di diniego fosse inefficace perché adottato dopo la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha precisato che l’istanza era stata inequivocabilmente presentata ai sensi dell’art. 36, il cui comma 3 prevede che, decorsi sessanta giorni senza pronuncia, la richiesta si intende rifiutata. L’Amministrazione, quindi, non aveva alcun onere di riqualificare l’istanza, dovendo attenersi alla formale qualificazione operata dall’interessato, in ossequio ai principi di diligenza e auto-responsabilità. In ogni caso, l’eventuale diversa qualificazione era stata prospettata dalla società solo nella nota di riscontro al preavviso di rigetto, quando il termine per la formazione del silenzio-assenso era già spirato.
Il Collegio ha invece accolto il terzo motivo, incentrato sul difetto istruttorio e motivazionale del diniego. Dopo aver richiamato l’art. 13, comma 1, delle N.T.A., che definisce le “camere urbane” e ne contiene una catalogazione tipologica esaustiva, il TAR ha rilevato che il provvedimento comunale non aveva indicato a quale specifica tipologia il manufatto fosse riconducibile. Il Comune non aveva approfondito le ragioni per cui l’area, un giardino interno a servizio di un fabbricato rurale, potesse essere qualificata come “camera urbana”, nonostante l’ordinanza istruttoria avesse espressamente richiesto tale approfondimento.
Il TAR ha inoltre censurato l’insufficienza motivazionale anche sotto un secondo profilo. Il Comune, pur qualificando l’area come “camera urbana”, non aveva evidenziato le ragioni di concreta difformità dei singoli interventi rispetto all’art. 17 delle N.T.A., il quale non pone un divieto assoluto di edificabilità ma ammette le opere di risanamento conservativo. L’esclusione della doppia conformità non poteva, pertanto, esaurirsi nel mero richiamo alla norma urbanistica, ma avrebbe dovuto essere supportata da approfondimenti tecnici idonei a dimostrare la non riconducibilità delle opere alle tipologie consentite. In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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