Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e accertamento versamento (TAR Lazio n. 5287 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere, perché quest’ultima presuppone un’attività successiva della parte pubblica integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il versamento volontario, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, quando manchino gli adempimenti comunicativi che la novella pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Sicilia hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del c.d. payback, prospettando sia vizi di illegittimità delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti applicativi.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione del Tribunale
Con memoria depositata il 12 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di aver versato alla Regione Sicilia la quota ridotta del 25 per cento, allegando la documentazione, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che l’assolvimento volontario dell’obbligazione non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, perché manca l’elemento satisfattivo derivante da un’attività successiva della parte pubblica.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683, il Collegio ha distinto le due figure processuali: la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, invece, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Nella fattispecie, il versamento della quota ridotta ha reso inutile la decisione nel merito, ma difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni per la definizione dei giudizi pendenti. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Nota della Redazione
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