Ristrutturazione conservativa e monetizzazione standard: i limiti del sindacato giurisdizionale (TAR Liguria n. 802 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’atto di eliminazione del vincolo alberghiero è inammissibile per difetto di interesse quando dallo svincolo non consegue alcuna modifica della disciplina urbanistica di zona, essendo la destinazione residenziale già ammessa dallo strumento urbanistico vigente. L’intervento di frazionamento, cambio di destinazione d’uso e realizzazione di parcheggi che non preveda demolizione e ricostruzione dell’edificio si qualifica come ristrutturazione edilizia conservativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, pur in presenza di modifiche della sagoma, dei prospetti e del sedime. La scelta tra cessione delle aree a standard e monetizzazione integrale integra esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo per gravi vizi di irrazionalità, insussistenti quando l’intervento insiste in ambito saturo con dotazione di standard già eccedente il fabbisogno.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di appartamenti in un fabbricato prospiciente l’ex Hotel Adriana di Celle Ligure, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società controinteressata per un intervento di frazionamento, cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale e realizzazione di parcheggi, nonché la convenzione urbanistica e il presupposto provvedimento di eliminazione del vincolo alberghiero. Hanno dedotto dodici motivi di ricorso, estesi con motivi aggiunti alla delibera di approvazione della bozza di convenzione, lamentando in particolare il difetto di autorizzazione paesaggistica, la violazione della disciplina dell’Ambito di Conservazione BC08, l’illegittima integrale monetizzazione delle aree a standard e l’assenza di quote di edilizia residenziale pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione dello svincolo alberghiero, rilevando che l’insediamento della funzione residenziale non modifica la disciplina urbanistica di zona, atteso che l’art. 58 delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC già annovera la residenza tra le funzioni ammesse nell’ambito di conservazione BC08, prima ancora della ricettività alberghiera. Ha quindi qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia conservativa, valorizzando la natura non demolitoria dell’intervento e richiamando la nozione estesa recata dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.L. n. 17/2022 e dal D.L. n. 50/2022.

Quanto alla censura sulla monetizzazione integrale delle aree a standard, il Tribunale ha richiamato il costante indirizzo per cui la scelta tra cessione e monetizzazione è rimessa alla discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente locale, non censurabile se non per manifesta irrazionalità, richiamando Cons. Stato, IV, 7 febbraio 2011, n. 824 e TAR Liguria, I, 8.8.2020, n. 580. Nel caso di specie l’ambito risulta saturo e con dotazione di standard notevolmente eccedente il fabbisogno, il che esclude profili di irragionevolezza.

Il Collegio ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di autorizzazione paesaggistica, accertando la natura di zona territoriale omogenea B alla data del 6 settembre 1985 circostanza non contestata dalle ricorrenti, e quelle sulle distanze, valorizzando la natura di intervento conservativo che non comporta sopraelevazioni né nuove costruzioni. Ha infine escluso la violazione dell’obbligo di cessione di quota a ERP, rilevando il superamento dell’art. 106 delle N.C.C. da parte dell’art. 26-bis della L.R. n. 38/2007, il cui contributo aggiuntivo risulta espressamente previsto nel permesso di costruire impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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