Omesso soccorso istruttorio per l’impact factor delle pubblicazioni scientifiche (TAR Liguria n. 822 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche allegato all’offerta tecnica, dei valori di impact factor delle riviste ospitanti i lavori costituisce carenza meramente formale e non sostanziale, sanabile mediante il soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di dati predeterminati, pubblici e agevolmente estrapolabili dalle banche dati, la cui specificazione non comporta alcuna modifica del contenuto sostanziale dell’offerta. L’attivazione del soccorso istruttorio costituisce potere-dovere dell’Amministrazione, espressione dei principi di leale collaborazione, tutela della concorrenza e proporzionalità, fermo il limite dell’immodificabilità della proposta tecnica ed economica. La commissione di gara, pur non essendo tenuta ad attingere autonomamente i valori di impact factor, deve comunque accertare la veridicità dei dati dichiarati dai concorrenti, perlomeno con controlli a campione.

Il Fatto

Una società partecipante alla procedura aperta, indetta dalla Regione per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di materiale per emodinamica relativamente al lotto sulle protesi per occlusione percutanea del forame ovale pervio, impugnava l’aggiudicazione in favore di tre operatori economici, contestando l’attribuzione del punteggio per l’item relativo ai dati di letteratura a una delle concorrenti aggiudicatarie. A seguito dell’impugnativa, la commissione rideterminava i punteggi, ma attribuiva alla ricorrente zero punti per l’omessa indicazione dei valori di impact factor delle riviste, nonostante l’avesse inserita nell’offerta tecnica una lista di quarantatré pubblicazioni scientifiche relative al proprio dispositivo, complete di titolo, rivista e data, ma prive dei coefficienti di impatto.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale dichiara preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto la stazione appaltante aveva recepito in autotutela le censure inizialmente formulate, escludendo due pubblicazioni inconferenti e rideterminando i punteggi. Passando allo scrutinio dei motivi aggiunti, il Collegio accoglie il primo mezzo, incentrato sull’illegittima omissione del soccorso istruttorio in favore della ricorrente.

Il Tribunale ricostruisce l’istituto del soccorso istruttorio distinguendo il soccorso integrativo, quello sanante e il soccorso in senso stretto di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che abilita la stazione appaltante a richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica, fermo il divieto di apportarvi modifiche sostanziali. Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti di gara, salvo che gli elementi omessi siano indispensabili per il chiarimento dell’offerta e non comportino modifiche tali da configurare una nuova offerta.

Nel caso di specie, gli elementi necessari a individuare il valore delle pubblicazioni della ricorrente erano interamente contenuti nell’elenco bibliografico prodotto in gara, recante autori, titolo e rivista di ciascun contributo. L’impact factor, osserva il Collegio, non riguarda i singoli lavori ma misura il numero medio di citazioni ricevute dalla rivista scientifica nei due anni precedenti: si tratta di un dato predeterminato e agevolmente estrapolabile dalle banche dati. La sua mancata indicazione non integra quindi una carenza sostanziale dell’offerta, ma un’omissione formale, sicché la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire alla concorrente di comunicare gli indici mancanti, trattandosi della specificazione di elementi già compresi nell’offerta stessa.

Il Tribunale precisa, infine, che la commissione non è tenuta a ricercare autonomamente i valori di impact factor delle pubblicazioni, essendo onere del concorrente indicarli, ma deve comunque verificare la veridicità dei dati dichiarati dagli operatori, perlomeno attraverso controlli a campione, non potendo la fiducia nella correttezza degli operatori giustificare una totale deresponsabilizzazione dell’organo valutatore.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso per motivi aggiunti e annulla gli atti impugnati, con effetto conformativo: la commissione dovrà rinnovare la valutazione dell’item sui dati di letteratura, considerando per la ricorrente i valori di impact factor delle cinque pubblicazioni evidenziate, previo accertamento della pertinenza dei lavori al dispositivo offerto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *