Silenzio sul riconoscimento dei titoli esteri per l’insegnamento: obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 680 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, già previsto dall’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999, è oggi fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che lo determina in quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione è tenuta a provvedere e il suo silenzio integra silenzio-inadempimento, accertabile dal giudice amministrativo. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio impone l’ordine di provvedere in un termine assegnato e, in caso di ritardi già accumulati su istanze analoghe, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 22 giugno 2024, istanza di riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Moldavia, Paese non appartenente all’Unione europea, per l’insegnamento nelle classi A046 (Scienze giuridico-economiche) e ADSS (specializzazione sul sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado). L’istanza è stata proposta ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999.

Decorso il termine senza alcun provvedimento e senza richiesta di integrazione documentale, la ricorrente ha notificato ricorso il 16 ottobre 2025 per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la condanna all’adozione del provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inerzia serbata oltre il termine previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento. Entrambi gli elementi devono risultare dagli atti di causa.

Sul primo profilo, il Tribunale richiama l’art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999, che consente ai cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea di richiederne il riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia delle professioni corrispondenti. La relativa procedura è oggi disciplinata dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007.

Il comma 2 della medesima disposizione rinviava ai decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994, ma l’art. 60, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 206/2007 ha abrogato tali decreti e ha stabilito che il riferimento ad essi si intende fatto al titolo III dello stesso d.lgs. n. 206/2007. Ne deriva che il termine di conclusione del procedimento è quello dell’art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo, pari a quattro mesi.

Il Collegio conferma tale lettura richiamando la consolidata giurisprudenza dello stesso Tribunale, da ultimo TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, sent. n. 6101/2025 e TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sent. n. 23777/2024. Dagli atti emerge che il termine è decorso inutilmente, senza provvedimento né richiesta di integrazione documentale. Il Tribunale ricorda inoltre che l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero la competenza sulla definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e sui relativi titoli di accesso.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero deve provvedere sull’istanza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In considerazione dei ritardi già accumulati su istanze analoghe, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, senza diritto al compenso e con potere di delega, perché provveda entro centottanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione soccombente è condannata alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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