Sanatoria edilizia: doppia conformità esclude opere postume (TAR Liguria n. 655 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione di opere postume alla domanda di sanatoria edilizia, ancorché finalizzate a rendere conformi in tutto o in parte le irregolarità edilizie alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, contrasta con il regime della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che esige che l’intervento sia conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire su immobile vincolato scontano la sanzione demolitoria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, senza che possa trovare applicazione l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, limitato alle sole ipotesi di difformità parziali e non già agli aumenti di superficie e volume eccedenti le tolleranze. L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, insuscettibile di essere inficiato da un dedotto vizio di sviamento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un villino in Sanremo, aveva ottenuto nel 2008 un permesso di costruire per restauro e risanamento conservativo dell’immobile, già oggetto di condono edilizio. Acquisito il certificato di agibilità nel 2012, l’immobile veniva successivamente dichiarato inagibile a seguito di un movimento franoso, riconducibile alla responsabilità del Comune secondo l’accertamento del giudice civile. Nel 2023, un sopralluogo comunale accertava presunte difformità rispetto al titolo, rilevando un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e una diversa distribuzione degli spazi interni. La società presentava quindi istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, cui il Comune opponeva diniego, contestualmente ingiungendo la demolizione delle opere abusive.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via pregiudiziale i motivi avverso l’ordinanza di demolizione, ritenendo che l’intervento assentito come “restauro e risanamento conservativo” costituisse in realtà una sostituzione edilizia o quantomeno una ristrutturazione edilizia, comportando la modifica della sagoma e la pressoché integrale demolizione del manufatto. Il verbale di sopralluogo, qualificato come atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 cod. civ., dimostrava l’incremento di superficie (7,28 mq) e di volume (circa 25 mc) rispetto al progetto autorizzato, eccedente le tolleranze costruttive del 4% di cui all’art. 34-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001.

La Corte ha quindi dichiarato infondati i motivi avverso l’ordine di demolizione, trattandosi di intervento in totale difformità e di atto dovuto e vincolato. Ha escluso il dedotto vizio di sviamento, configurandosi come fallacia logica il ragionamento “post hoc, ergo propter hoc” basato sulla mera successione temporale tra la condanna risarcitoria e l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Quanto al diniego di sanatoria, il TAR ha confermato l’insussistenza della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sia per il contrasto con la disciplina urbanistica del Distretto DT_15 del P.U.C., che ammette interventi sino alla ristrutturazione senza incrementi volumetrici, sia perché l’istanza di sanatoria contemplava l’esecuzione di opere di demolizione e costruzione finalizzate a rendere conforme il manufatto, in contrasto con il regime di doppia conformità, come da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.

La Corte ha inoltre ritenuto dirimente la circostanza che il vincolo paesaggistico fosse anteriore al rilascio del titolo, con la conseguente inapplicabilità dell’accertamento di compatibilità ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, norma limitata alle sole difformità parziali e non estensibile agli aumenti di superficie e volume. Ha infine escluso ogni valenza sanante del certificato di agibilità, atto volto ad accertare requisiti di sicurezza e salubrità, non già la conformità urbanistica dell’opera. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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