Permesso di soggiorno stagionale e valutazione sostanziale del nuovo rapporto di lavoro (TAR Marche n. 221 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, il diniego non può fondarsi sull’automatico venir meno del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta, dovendo l’Amministrazione procedere a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Ove risulti che la mancata stipula del contratto di soggiorno sia dipesa da cause non imputabili al lavoratore e che questi abbia medio tempore realizzato un effettivo inserimento lavorativo con altro datore, il rigetto si espone ad annullamento per violazione di legge, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. L’azione amministrativa non può risolversi in un automatismo procedimentale, ma deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia l’11 aprile 2024, munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale di durata pari a 270 giorni, rilasciato in esito a nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 268/1998, per attività presso un’azienda agricola individuata tramite l’intermediazione di una ditta di servizi.
All’arrivo, il ricorrente non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta per cause asseritamente non imputabili, riconducibili a vicende oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa. Trovava poi occupazione presso altro datore e presentava istanza di rilascio del titolo di soggiorno. La Questura, constatata la mancata stipula con il datore originario, adottava il provvedimento di rigetto, impugnato davanti al TAR con deduzione della violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 268/1998 e dell’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il provvedimento impugnato muove dall’assunto che la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisca, di per sé, circostanza automaticamente ostativa al rilascio di un valido titolo di soggiorno, anche in presenza di successiva attività lavorativa con altro datore.
Tale impostazione non è condivisibile, perché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina e contrasta con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e tenendo conto della condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
Nel caso di specie è pacifico il regolare ingresso sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e la non imputabilità al lavoratore della mancata stipula. La presentazione della denuncia-querela nei confronti del datore originario rileva quale elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto. La giurisprudenza ha chiarito che revoca del nulla osta e diniego del titolo non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto originario, dovendosi valutare la peculiarità della fattispecie e la situazione soggettiva del lavoratore (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025).
Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha affermato che l’Amministrazione non può arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore originario, evenienza oggettivamente non imputabile al ricorrente, dovendo verificare se questi abbia intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025; TAR Veneto, ord. n. 35/2026). Nella specie il ricorrente ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, sicché la sua posizione va valutata come effettivo inserimento lavorativo alternativo e non come mera aspettativa di occupazione.
L’Amministrazione ha invece omesso ogni valutazione in concreto, ritenendo in astratto impeditiva la mancata stipula con il datore originario. Il provvedimento è pertanto viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, e va annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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