Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte ricorrente (TAR Abruzzo n. 164 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari, con memoria depositata in giudizio, di non avere più interesse alla prosecuzione dello stesso. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse determina l’obbligo per il giudice di pronunciare l’improcedibilità, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. In tale evenienza, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di fisioterapia in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo numerosi provvedimenti della Regione Abruzzo concernenti le procedure di contrattazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per gli esercizi 2020-2021 e 2021-2023. Gli atti impugnati, unitamente a quelli successivamente gravati con motivi aggiunti, riguardavano l’esclusione della ricorrente dalle procedure negoziali e la fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni di fisioterapia. La ricorrente agiva altresì per la declaratoria dell’obbligo della Regione di ammetterla alle procedure di negoziazione per gli esercizi interessati. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, mentre la società controinteressata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato, in data 30 gennaio 2026, una memoria con la quale dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è stata valutata come espressione di una sopravvenuta carenza di interesse, tale da rendere improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti.
Il TAR ha richiamato il principio generale in forza del quale, quando viene meno l’interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale evenienza ricorre allorché la parte ricorrente manifesti espressamente la volontà di non proseguire nel giudizio, ovvero quando la situazione giuridica dedotta in giudizio risulti comunque satisfatta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di compensarle, considerata la natura della pronuncia e l’esito del giudizio, che non ha visto una decisione sul merito delle contrapposte pretese. La compensazione delle spese è apparsa equa, tenuto conto che la definizione del processo è derivata da una scelta processuale della parte ricorrente e non da una valutazione di fondatezza o meno delle censure proposte.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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